Contributi sulle mensilità aggiuntive: interpretazione del contratto aziendale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10948 del 23.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di retribuzione imponibile ai fini contributivi, l’art. 12, legge n. 153/1969, nel testo modificato dall’art. 6, comma 4, d.lgs. n. 314/1997, ricomprende nella nozione tutte le erogazioni che trovano la loro giustificazione nel rapporto di lavoro, con la sola esclusione delle somme riconducibili ai titoli tassativamente indicati nel capoverso della medesima norma, tra cui quelle di trattamento di fine rapporto e quelle corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l’esodo. L’interpretazione delle clausole del contratto collettivo aziendale costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale, con specificazione dei canoni violati e dei passaggi motivazionali, oppure per motivazione talmente lacunosa da impedire il controllo del procedimento logico. È pertanto inammissibile la critica che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto esaminati dal giudice di merito. L’autonomia tra rapporto di lavoro e rapporto contributivo comporta che l’obbligo di contribuzione possa sussistere anche per le mensilità non corrisposte.

Il Fatto

La società, già articolazione di un grande gruppo energetico, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, l’ha condannata a pagare all’INPS i contributi sulle mensilità aggiuntive previste dalla norma transitoria di un contratto collettivo aziendale, sia per le mensilità concretamente erogate sia per quelle non corrisposte. L’ente previdenziale, a sua volta, propone ricorso successivo, censurando la statuizione di merito che ha ritenuto non assoggettabili a contribuzione le somme erogate ai lavoratori aderenti al piano di esodo incentivato per evitare controversie sul ricalcolo dell’indennità di anzianità e del TFR.

La questione arriva davanti alla Corte per stabilire se la lettura delle fonti negoziali aziendali compiuta dal giudice di merito sia sindacabile in sede di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Corte premette che, ai fini dell’individuazione della retribuzione imponibile, l’autonomia tra rapporto di lavoro e rapporto contributivo consente all’obbligo di contribuzione di sussistere anche quando le obbligazioni retributive non siano state soddisfatte o il lavoratore abbia rinunciato ai propri diritti. Le somme erogate in esecuzione di una transazione sono in astratto estranee all’obbligo contributivo, ma la conclusione muta quando nell’accordo sussistano poste di sicura natura retributiva intrinsecamente collegate al sottostante rapporto di lavoro, secondo l’art. 12, legge n. 153/1969.

I giudici territoriali hanno ritenuto che le mensilità aggiuntive avessero, in base alla disciplina contrattuale, funzione sostitutiva dell’indennità di preavviso, reputando dovuti i contributi anche su quelle non erogate. Tale giudizio, condotto conformemente ai principi della materia, costituisce un tipico accertamento di merito non sindacabile in cassazione, essendo frutto dell’esegesi di plurime fonti negoziali di natura aziendale.

La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui l’interpretazione degli atti privati è riservata al giudice di merito ed è censurabile solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica o per motivazione lacunosa. L’interpretazione non deve essere l’unica possibile o la migliore in astratto, ma solo una delle possibili e plausibili, sicché non è consentita alcuna censura per il fatto che sia stata privilegiata l’altra (Cass. Sez. Un. n. 2061 del 2021). Con l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame della questione interpretativa non è configurabile, perché l’interpretazione di una clausola negoziale non costituisce fatto decisivo.

I precedenti invocati dalla società non sono decisivi: le controversie hanno oggetto delimitato dalle ragioni della statuizione impugnata e resta estranea la verifica della fondatezza della domanda quando dipenda da un accertamento di fatto, quale la volontà negoziale espressa in un accordo aziendale. L’inammissibilità travolge anche il ricorso dell’ente previdenziale, per ragioni analoghe, essendosi in presenza dell’esegesi di un atto negoziale rispetto al quale i rilievi si risolvono nella mera contrapposizione tra l’interpretazione preferita e quella accolta. Entrambi i ricorsi sono dichiarati inammissibili, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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