Responsabilità del custode per infiltrazioni e operatività della garanzia assicurativa (Cass. civ. Sez. III n. 12287 del 07.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità di cui all’art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva: si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non su una presunzione di colpa del custode. Essa può essere esclusa dalla prova del caso fortuito o dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, delle condotte del danneggiato o di un terzo, caratterizzate dalla colpa di cui all’art. 1227 cod. civ. e, per il fatto del terzo, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all’evento. Il proprietario dell’appartamento sovrastante è custode dello stesso e dei relativi impianti anche quando l’immobile sia utilizzato da terzi. La garanzia assicurativa aggiuntiva per lo spargimento d’acqua opera solo ove la perdita sia imputabile a una parte comune dell’edificio, e non a una porzione di proprietà esclusiva.
Il Fatto
Due attori convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Napoli, il proprietario di un appartamento sovrastante i loro locali, chiedendo il risarcimento dei danni causati da infiltrazioni d’acqua provenienti da perdite del piano superiore, ove era esercitata un’attività alberghiera.
Il convenuto chiamò in causa il condominio, che a sua volta chiamò la propria compagnia assicuratrice. Il Tribunale accolse la domanda e condannò il proprietario al risarcimento. La Corte d’appello di Napoli rigettò l’impugnazione principale e quella incidentale condizionata e compensò le spese rispetto a una delle società attrici. Il proprietario ha proposto ricorso per cassazione su tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo verteva sull’interpretazione della clausola contrattuale di assicurazione e di un’appendice che, secondo il ricorrente, avrebbe esteso la copertura all’evento di spargimento d’acqua. La Corte ha giudicato il motivo palesemente infondato, perché la questione non era stata adeguatamente posta nel merito e l’interpretazione del giudice territoriale era coerente e logica.
Il punto decisivo è la causa delle infiltrazioni: i giudici di merito l’hanno ascritta alla parte dell’immobile di proprietà esclusiva del ricorrente, e non a una parte comune dell’edificio. Solo se fosse stata accertata l’imputabilità della perdita a una parte comune sarebbe stata operativa la garanzia assicurativa aggiuntiva, originariamente esclusa.
La Corte ribadisce che la responsabilità dell’art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva e che il proprietario, in quanto custode, ne risponde anche quando l’immobile sia utilizzato da terzi: il caso fortuito si integra solo con un’azione imprevedibile e non altrimenti impedibile posta in essere da costoro. Nel caso concreto il ricorrente non ha provato il caso fortuito, al di là di generiche affermazioni.
Il secondo motivo prospettava la formazione di un giudicato interno per mancata contestazione, da parte della compagnia, della non operatività della garanzia. La Corte lo ha respinto: la compagnia si era assestata, anche in appello, sulla linea difensiva di esclusione della manleva, già accolta in primo grado, e non è individuabile alcuna parte della sentenza passata in cosa giudicata né una domanda della compagnia.
Il terzo motivo censurava la compensazione delle spese rispetto a una delle società attrici e la condanna in favore della compagnia. Anche questo motivo è infondato: la motivazione del giudice d’appello è adeguata, avendo spiegato che quella parte non poteva ritenersi integralmente soccombente, essendo stata la sua domanda risarcitoria rigettata per mancata prova della quantità e del valore dei beni danneggiati. La compensazione risulta motivata ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. vigente al momento della citazione, antecedente alle modifiche del 2014. La condanna in favore della compagnia è applicazione del principio di soccombenza. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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