Inammissibile il ricorso che chiede la rivisitazione del fatto (Cass. civ. Sez. V n. 16395 del 12.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione che, pur formalmente denunciando l’omesso esame di un fatto decisivo, si traduca in una richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie è inammissibile. Nell’accertamento sintetico del reddito, la prova contraria delle liberalità addotte dal contribuente è oggetto di apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito. Il vizio di motivazione di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è ridotto al minimo costituzionale: rileva solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, non il semplice difetto di sufficienza. Il motivo che cumula censure eterogenee senza consentirne l’esame separato non assolve l’onere di specificità.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava a una contribuente un avviso di accertamento ai fini IRPEF per l’anno d’imposta 2003. L’Ufficio rideterminava sinteticamente il reddito complessivo sul riscontro di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva, segnatamente incrementi patrimoniali.

La contribuente impugnava l’atto davanti alla C.t.p. di Lecce, che accoglieva parzialmente il ricorso rideterminando la quota di spesa. L’Agenzia appellava e la contribuente proponeva appello incidentale. La C.t.r. della Puglia rigettava l’appello principale e accoglieva quello incidentale, compensando le spese. L’Ufficio ricorreva per cassazione con un unico motivo; la contribuente resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è affidato all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.. L’Ufficio lamenta che la Commissione regionale abbia fondato il proprio convincimento sulla capacità reddituale dell’intero nucleo familiare, anziché su quella della sola contribuente, trascurando gli elementi diretti a dimostrare l’insussistenza di tale capacità.

La Corte rileva la genericità del motivo. Sotto la formale deduzione dell’omesso esame di fatti storici, controversi e decisivi, la doglianza introduce in realtà supposte violazioni di legge — l’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e l’art. 2697 cod. civ. — e investe l’erronea valutazione delle risultanze probatorie. Il ricorso tende così a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.

La Corte ricorda che il giudizio di cassazione è a critica vincolata e che il motivo deve possedere i caratteri della tassatività e della specificità. L’esposizione cumulativa delle questioni non è ammessa quando rimetta al giudice il compito di isolare le censure proponibili; le doglianze devono essere prospettate in modo da consentirne l’esame separato, come se fossero articolate in motivi distinti.

Quanto al vizio di motivazione, la Corte richiama l’interpretazione delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014: la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. va letta come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione. È denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione costituzionalmente rilevante — mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile, motivazione perplessa — restando esclusa la rilevanza del semplice difetto di sufficienza.

Nel caso concreto il giudice di merito ha ampiamente e puntualmente illustrato le ragioni del proprio convincimento, con indicazione delle entrate e delle risorse del nucleo familiare. Il mezzo proposto è quindi diretto a un’inammissibile rivisitazione della valutazione di fatto e di diritto già compiuta, senza che ricorrano gli estremi del vizio dedotto. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

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