Proroga ex lege della concessione gas e canone: esclusa la confiscatorietà (Cass. civ. Sez. I n. 2352 del 24.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La proroga ex lege del rapporto concessorio per la distribuzione del gas, con il connesso obbligo di pagamento del canone, non presenta portata confiscatoria e non lede la libertà d’impresa né il diritto di proprietà. L’ordinamento appresta strumenti di tutela che consentono al concessionario di rinegoziare le condizioni contrattuali, di reagire all’inerzia dell’amministrazione e di ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata indizione delle gare. Tali rimedi escludono i profili di illegittimità costituzionale e di contrasto con il diritto euro-unitario della normativa di interpretazione autentica.

Il Fatto

Una società concessionaria del servizio di distribuzione del gas conveniva in giudizio il Comune affidante per ottenere l’accertamento negativo del debito relativo al canone concessorio. Il Comune resisteva e proponeva domanda riconvenzionale di pagamento.

Il Tribunale adito rigettava la domanda della società e accoglieva quella riconvenzionale, condannandola al versamento della somma pretesa. La Corte d’appello rigettava il gravame, ritenendo che la proroga alle condizioni originarie costituisse un rischio conosciuto al momento della gara. Avverso tale pronuncia la società proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il punto di partenza è il quadro normativo ricostruito dalla Corte costituzionale n. 239 del 2021, che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 453, della legge n. 232 del 2016, norma di interpretazione autentica dell’art. 14, comma 7, del d.lgs. n. 164 del 2000. Il Collegio condivide i principi già espressi in pronunce analoghe e richiama la ricostruzione operata dalla Consulta.

La Corte costituzionale ha osservato che la proroga limitata all’ordinaria amministrazione, compresa l’obbligazione di pagamento del canone, non esclude la possibilità di ottenere una revisione degli obblighi contrattuali. L’art. 165 cod. contratti pubblici impone di salvaguardare l’equilibrio economico-finanziario della concessione e consente la revisione del piano economico-finanziario al verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario, con possibilità di recesso in caso di mancato accordo.

Da qui la conclusione che l’ordinamento non solo contempla un rimedio per rinegoziare le condizioni del contratto, ma riconosce pure al concessionario gli strumenti per reagire all’inerzia dell’amministrazione e per neutralizzare, sotto forma di risarcimento del danno, l’eventuale minore redditività conseguente alla protrazione del rapporto.

Tale valenza estensiva consente di fugare i dubbi sui profili rimasti estranei allo scrutinio della Consulta: legittimo affidamento, certezza del diritto, libertà d’impresa e diritto di proprietà. L’esistenza degli strumenti di tutela esclude il rischio di discriminazione tra imprese e il pericolo di portata confiscatoria delle disponibilità economiche. Non convincono le obiezioni della ricorrente, fondate su assunti generici.

Quanto al dedotto travisamento della domanda e alla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., le censure sono inammissibili: la stessa ricorrente riconosce di non aver proposto domanda di accertamento della debenza di un canone inferiore. La Corte di merito ha inoltre accertato, con giudizio di fatto non sindacabile, la mancata dimostrazione dello squilibrio economico-finanziario invocato. Il ricorso è conclusivamente rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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