Interessi ultradecennali deducibili: precluso il giudizio autonomo, resta l’ottemperanza (Cass. civ. Sez. V n. 13758 del 17.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Gli interessi ultradecennali di cui all’art. 1, comma 139, legge n. 244/2007, dovuti limitatamente al periodo compreso tra l’entrata in vigore (1 gennaio 2008) e l’abrogazione (29 gennaio 2009) della norma, ove siano maturati e perciò deducibili nel corso del giudizio conclusosi con il giudicato di condanna dell’Amministrazione al rimborso, non possono essere oggetto di un successivo e autonomo giudizio di merito. Il giudicato copre il dedotto e il deducibile e preclude ogni nuova domanda fondata sulla medesima causa petendi e sul medesimo petitum. L’atto di messa in mora e il sollecito all’Ufficio debitore non integrano istanze di rimborso idonee a determinare un silenzio-rifiuto impugnabile. Resta rimessa al giudizio di ottemperanza la delimitazione dell’effettiva portata precettiva della sentenza passata in giudicato e da attuare.
Il Fatto
La società contribuente, incorporante per fusione di un istituto bancario, aveva ottenuto una sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo che condannava l’Ufficio al rimborso di ritenute erroneamente versate, oltre agli interessi legali dalla data del 23.05.1996. Formatosi il giudicato, la società notificava all’Agenzia delle entrate un atto di messa in mora, chiedendo l’esecuzione della condanna e il pagamento anche degli interessi ultradecennali.
L’Ufficio rimborsava la sorte capitale e gli interessi calcolati ai sensi dell’art. 44 del d.P.R. n. 602 del 1973, in misura inferiore alla pretesa. La società impugnava il parziale adempimento come rifiuto tacito di rimborso. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso e la Commissione tributaria regionale rigettava l’appello dell’Ufficio. L’Agenzia propone ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da una premessa pacifica: gli interessi controversi sarebbero maturati tra il 1 gennaio 2008 e il 29 gennaio 2009, mentre la sentenza di merito recante la condanna al rimborso e agli interessi legali è stata pubblicata nel 2015. Pertanto, prima che si formasse il giudicato, la norma su cui si fondava la pretesa era già entrata in vigore ed era stata abrogata, e gli accessori erano già maturati in fatto.
La pretesa avrebbe quindi potuto e dovuto trovare ingresso, anche a titolo di ius superveniens, nel giudizio concluso con la sentenza irrevocabile, che ha accertato definitivamente an e quantum del rimborso spettante. Dopo la formazione del giudicato, ogni ulteriore esercizio della medesima pretesa si arresta di fronte a un bis in idem, poiché il giudicato esterno copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile.
La Corte richiama il principio secondo cui il giudicato sugli accessori da ritardata corresponsione preclude la domanda di riliquidazione della prestazione, ancorché fondata su ragioni non dedotte ma deducibili. Nel caso di specie non risulta formulata alcuna riserva di far valere le ulteriori ragioni: la stessa iniziativa della contribuente ha indicato gli interessi come oggetto della condanna irrevocabile, richiedendone il pagamento a titolo di attuazione del giudicato.
L’unica questione ammissibile era dunque quella relativa all’inclusione degli accessori nella condanna divenuta irrevocabile, e la sede deputata è il giudizio di ottemperanza. La pretesa indeterminatezza dell’importo degli interessi non era ostativa: il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche a fronte di comandi privi di puntualità e precisione, perché il suo scopo è rendere effettivo il comando, compiendo tutti gli accertamenti indispensabili a delimitarne la portata precettiva.
La sentenza impugnata ha quindi errato nel ritenere che l’indeterminatezza del dispositivo consentisse all’Amministrazione una quantificazione discrezionale e aprisse a un nuovo giudizio. L’atto di messa in mora e il sollecito non configurano istanze di rimborso idonee a generare un silenzio-rifiuto impugnabile. Il giudizio di merito è pertanto inammissibile e la sentenza va cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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