Notifica dell’atto prodromico e motivazione per relationem dell’avviso di accertamento (Cass. civ. Sez. 5 n. 20218 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di atti di imposizione tributaria, l’obbligo di allegazione all’atto dell’Amministrazione finanziaria di ogni documento richiamato nella motivazione, previsto dall’art. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000, non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di una precedente comunicazione. La questione concernente la regolarità della notificazione di un atto presupposto richiamato per relationem, se non dedotta sin dal ricorso introduttivo, costituisce censura nuova, inammissibile nel giudizio di legittimità. L’erronea interpretazione delle domande e delle eccezioni non è censurabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché non mette in discussione il significato della norma, ma la sua concreta applicazione da parte del giudice di merito, sindacabile solo nei ristretti limiti del vizio di motivazione di cui al n. 5 del medesimo articolo.
Il Fatto
La società contribuente impugnava un avviso di accertamento per la TARSU 2011, deducendo il difetto di motivazione e l’assenza dei presupposti impositivi. Il giudice di rinvio, la Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Campania, dichiarava legittima la pretesa del concessionario, ritenendo assolto per relationem l’obbligo motivazionale dell’avviso, che rinviava ad un atto prodromico, già notificato e conosciuto dalla contribuente.
La società proponeva ricorso per cassazione, lamentando l’inammissibilità, pronunciata dal giudice del merito, della contestazione sulla regolarità della notificazione dell’atto richiamato per relationem, nonché la nullità della sentenza per omessa motivazione su tale punto decisivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato i due motivi di ricorso, rigettandoli. Con riferimento al primo motivo, concernente la violazione degli artt. 57 e 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000, la Corte ha rilevato che la censura sull’interpretazione delle domande e delle eccezioni non integra una violazione di legge ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ma attiene a un apprezzamento di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non nei ristretti limiti del vizio di motivazione.
Nel merito, la Corte ha confermato il principio secondo cui l’obbligo di allegazione dei documenti richiamati nella motivazione non sussiste per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto piena conoscenza per effetto di una precedente comunicazione. Ha richiamato a tal fine il precedente delle Sez. 5, n. 407 del 2015. La pregressa regolare notificazione dell’atto presupposto, contenente i presupposti di fatto e di diritto della pretesa, escludeva pertanto la necessità della sua materiale allegazione all’avviso di accertamento.
La Corte ha inoltre chiarito che la possibilità di produrre documenti in appello ai sensi dell’art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992 non impediva alla contribuente di contestare la nullità della notifica dell’atto presupposto, ma tale contestazione avrebbe dovuto essere formulata tramite motivi aggiunti nel rispetto della procedura prevista, adempimento non curato che ha reso la censura inammissibile perché nuova.
Quanto al secondo motivo, relativo alla nullità della sentenza per omessa motivazione, la Corte lo ha ritenuto inammissibile, poiché la questione della notificazione era estranea al thema decidendum, e infondato, avendo il giudice del rinvio comunque espresso sul punto.
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Nota della Redazione
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