Prova presuntiva e valutazione unitaria degli indizi nella detrazione IVA (Cass. civ. Sez. V n. 21608 del 28.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di prova presuntiva, il giudice di merito è tenuto, ai sensi dell’art. 2729 cod. civ., ad ammettere solo presunzioni gravi, precise e concordanti. Il requisito della precisione attiene al fatto noto, quello della gravità al grado di probabilità del fatto ignoto, quello della concordanza, operante in presenza di una pluralità di elementi indiziari, richiede che il fatto ignoto sia desunto da più indizi univocamente convergenti. Il procedimento logico si articola in due momenti: la previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e la successiva valutazione complessiva di quelli isolati, per verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva. È preclusa l’analisi atomistica degli indizi, che ne impedisce la convergenza del molteplice.
Il Fatto
La Guardia di Finanza eseguiva verifiche fiscali nei confronti di una società in liquidazione, facendo emergere rapporti fiscalmente rilevanti con due distinte società. Nel 2015 la contribuente aveva stipulato con la prima un contratto di assistenza tecnica e fornitura di manodopera per la messa a punto di auto da corsa, con corrispettivo di 415.000,00 euro oltre IVA, seguito da 22 fatture e IVA pari a 91.300,00 euro. Secondo l’accertamento, la società emittente aveva documentato operazioni oggettivamente inesistenti, al fine di consentire l’indebita detrazione dell’IVA e la deduzione di costi fittizi.
Analogamente, nel 2015 la contribuente era destinataria di 8 fatture emesse da una seconda società, con descrizione generica, per un importo complessivo di 137.800,00 euro oltre IVA; i militari accertavano che tale società svolgeva il ruolo di cartiera. L’Agenzia delle Entrate emetteva quindi avviso di accertamento. La CTP rigettava l’appello della contribuente, mentre la CGT di secondo grado lo accoglieva. L’Agenzia ricorre per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo si lamenta la violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR trascurato la pluralità e la pregnanza degli elementi presuntivi dedotti dall’Ufficio a prova della fittizietà delle operazioni.
Il motivo è fondato. In ossequio al principio di autosufficienza e specificità del ricorso, l’Agenzia ha documentato di avere ritualmente dedotto una serie di elementi presuntivi del tutto obliterati dal giudice di appello. Tra questi: la mancanza di dipendenti e di struttura in capo alla prima società; l’assenza di attrezzatura meccanica; il difetto di documentazione sull’acquisto di materiali; l’esecuzione delle prestazioni da parte di due meccanici assoldati verbalmente e senza accordo scritto; l’assenza di dipendenti e sede anche in capo alla seconda società; l’affidamento delle quote a prestanomi; la contabilizzazione di fatture di acquisto fittizie; il mancato pagamento di imposte; l’assenza di beni, attrezzature e personale qualificato; la descrizione oltremodo generica delle fatture.
La sentenza d’appello presenta una valutazione degli elementi presuntivi, per un verso, oltremisura parziale, per altro verso, del tutto atomistica, parcellizzata e decontestualizzata. Pur riconoscendo la presenza di elementi indiziari addotti dall’Agenzia, la Corte territoriale omette di esaminarli nel loro insieme, l’uno per mezzo degli altri, poiché ogni elemento, quand’anche singolarmente sfornito di valenza indiziaria, può rafforzare l’altro o da esso trarre vigore, in un rapporto di vicendevole completamento.
La Corte richiama il principio per cui, in tema di prova presuntiva, il giudice deve articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari e della successiva valutazione complessiva, onde verificare la convergenza del molteplice (Cass. n. 9054 del 2022; Cass. n. 14151 del 2022). Tali criteri avrebbero dovuto improntare la disamina degli elementi volti ad accreditare o escludere l’inesistenza oggettiva delle operazioni. Il ragionamento presuntivo del giudice di appello risulta pertanto viziato. La sentenza è cassata con rinvio alla CGT di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Nota della Redazione
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