Revisione parziale del classamento e obbligo di motivazione rigorosa dell’avviso (Cass. civ. Sez. V n. 16869 del 19.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di cui all’art. 1, comma 335, legge 30 dicembre 2004, n. 311, la ragione giustificativa della revisione è costituita dalla rilevante modifica del valore medio di mercato degli immobili presenti nella microzona; tuttavia, l’atto attributivo della nuova rendita catastale deve indicare in quali termini il mutato assetto dei valori medi di mercato e catastale, nel contesto delle microzone comunali, abbia avuto una ricaduta sul singolo immobile, con riferimento alla sua classe e rendita catastale. L’obbligo di motivazione degli elementi che hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare deve essere assolto in maniera rigorosa, sì da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni del provvedimento. Non è sufficiente un compendio motivazionale affidato a formule stereotipate, né la sola enunciazione degli elementi oggettivi della categoria, della classe e della rendita.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento mediante il quale l’amministrazione finanziaria ha disposto la revisione parziale del classamento di alcune unità immobiliari a destinazione abitativa, site nella medesima microzona. Per un immobile la classe è stata modificata da 5 a 7; per altri, la classe è passata da 2 a 4. Il riclassamento è stato adottato a seguito dell’attivazione della procedura prevista dall’art. 1, comma 335, legge n. 311/2004, nell’ambito della revisione catastale avviata sulla scorta della delibera del Comune di Roma e in attuazione del d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.
Il contribuente ha impugnato l’atto. La Commissione tributaria regionale del Lazio, in riforma della decisione di primo grado, ha riconosciuto la legittimità dell’avviso, ritenendo giustificata la revisione per rimuovere le sperequazioni tra microzone. Avverso tale pronuncia il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, articolando plurimi motivi; l’amministrazione ha replicato con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto la censura relativa alla violazione dell’art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 7, legge 27 luglio 2000, n. 212, per avere il giudice di appello ritenuto idonea una motivazione dell’avviso contenente la sola enunciazione degli elementi oggettivi della categoria catastale, della classe e della rendita. Il motivo è accolto e le altre doglianze restano assorbite.
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento. La sentenza impugnata si fondava su un isolato precedente della Sezione, superato dall’orientamento ormai consolidato: la ragione giustificativa della revisione parziale è la rilevante modifica di valore degli immobili presenti nella microzona, ma al momento dell’attribuzione della classe e della rendita occorre considerare, insieme al fattore posizionale, le caratteristiche edilizie dell’unità immobiliare, ai sensi dell’art. 8, comma 7, d.P.R. n. 138/1998. Una volta giustificato il presupposto della revisione, fondato sul valore medio di mercato dell’intera microzona, vanno spiegate le ragioni per le quali si è prodotta una ricaduta sul singolo immobile, in termini di classamento e di rendita.
La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 249 del 2017), secondo cui la revisione “parziale” consegue dalla valorizzazione del fattore posizionale, inteso come modifica del valore degli immobili della microzona con ricaduta sulla rendita, e l’adeguamento della rendita, quale espressione di accresciuta capacità contributiva, elimina una sperequazione impositiva. Proprio per il carattere “diffuso” dell’operazione, l’obbligo di motivazione deve essere assolto in maniera rigorosa, così da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni del provvedimento.
Ne deriva che l’atto attributivo della nuova rendita deve esso stesso indicare in quali termini il mutato rapporto tra valori medi di mercato e catastale abbia inciso sul singolo immobile. Nella specie, la sentenza di appello ha risolto l’obbligo motivazionale sotto il solo profilo dei presupposti del riclassamento diffuso, senza considerare la necessaria ricaduta sulla singola unità. L’avviso non reca la descrizione delle caratteristiche dell’immobile, ma si limita a indicare le peculiarità che qualificano in genere gli immobili della medesima classe, con riferimento generico e apodittico a una consistente rivalutazione del patrimonio immobiliare e a una migliorata qualità del contesto urbano.
Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte decide nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., accogliendo l’originario ricorso del contribuente. Le spese dell’intero giudizio sono compensate in ragione del consolidarsi dell’orientamento sulla questione principale.
Nota della Redazione
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