Interpello disapplicativo società di comodo: diniego impugnabile e sindacato nel merito (Cass. civ. Sez. V n. 12483 del 08.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, la risposta negativa dell’Amministrazione finanziaria all’interpello disapplicativo previsto dall’art. 37-bis, comma 8, del d.P.R. n. 600 del 1973, con cui si richiede la disapplicazione della disciplina sulle società non operative di cui all’art. 30 della legge n. 724 del 1994, è atto autonomamente impugnabile dinanzi alle Commissioni tributarie, pur non essendo compreso nell’elenco dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, perché porta a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria. Il relativo giudizio, vertendo in materia di diritti soggettivi, è a cognizione piena e non si limita al controllo di legittimità dell’atto: il giudice deve pronunciarsi sulla fondatezza della domanda di disapplicazione, con conseguente attribuzione dell’agevolazione ove ne ricorrano le condizioni. È quindi nulla, per omessa pronuncia sul merito, la sentenza che, riconosciuta l’impugnabilità del diniego, non ne verifichi il giusto fondamento.

Il Fatto

La società contribuente presentava nel 2012 istanza di interpello disapplicativo per l’anno di imposta 2011, deducendo di non aver potuto conseguire risultati reddituali positivi per causa di forza maggiore: l’unico cespite in titolarità, un immobile destinato a struttura ricettizio-assistenziale, non aveva ottenuto le necessarie autorizzazioni amministrative, essendo stata negata dalla Regione l’autorizzazione dopo un primo parere favorevole dell’ASL. I tentativi di locare o vendere l’immobile erano rimasti infruttuosi.

La Direzione Regionale comunicava il rigetto dell’istanza, rilevando l’assenza di iniziative imprenditoriali alternative. La società impugnava il diniego, ma i primi giudici dichiaravano il ricorso inammissibile, ritenendo il provvedimento non autonomamente impugnabile. La CTR, in riforma, riconosceva l’impugnabilità del diniego quale atto di diniego di agevolazione, ma non si pronunciava sulla fondatezza della pretesa. Proponevano ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, con tre motivi, e ricorso incidentale condizionato la contribuente.

La Motivazione della Corte

Sul primo e secondo motivo, trattati congiuntamente, la Corte affronta la questione dell’impugnabilità del diniego opposto all’interpello disapplicativo. L’elencazione degli atti impugnabili di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche atti diversi quando l’Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, non essendo necessaria la forma autoritativa di uno degli atti tipici.

La Corte richiama la giurisprudenza consolidata di legittimità. Muove da Cass. sez. VI-V n. 3775 del 2018, per la quale il diniego di disapplicazione di norme antielusive è il provvedimento con cui l’Amministrazione manifesta il proprio convincimento su un determinato rapporto tributario. Ricorda Cass. sez. V n. 1230 del 2020, che ha respinto la tesi della non autonoma impugnabilità del parere negativo, e Cass. sez. V n. 2634 del 2023, secondo cui il contribuente, già al momento della ricezione della notizia, è portatore di un interesse ex art. 100 cod. proc. civ. a chiarire la propria posizione con pronuncia dagli effetti non più modificabili.

Su queste basi il primo e il secondo motivo sono dichiarati infondati e respinti. Il Collegio conferma la soluzione adottata dalla CTR sull’impugnabilità, senza rivedere l’orientamento formatosi.

Il terzo motivo è invece fondato. La Corte, riprendendo Cass. sez. V n. 8663 del 2011, qualifica il diniego come atto definitivo in sede amministrativa e recettizio, con immediata rilevanza esterna, ipotesi di diniego di agevolazione impugnabile ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 546 del 1992. Il giudizio instaurato, vertendo in materia di diritti soggettivi e non di meri interessi legittimi, è a cognizione piena: si estende al merito della pretesa e all’esito può essere emessa una decisione sulla fondatezza della domanda di disapplicazione, con attribuzione dell’agevolazione ove ne ricorrano le condizioni.

La CTR, pur avendo riconosciuto l’impugnabilità, non ha pronunciato sul merito, risultando incompleta. Anche il motivo di ricorso incidentale della contribuente è pertanto fondato e accolto. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio nel rispetto dei principi esposti e regoli le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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