Forma scritta del contratto di factoring e ripetizione dell’indebito (Cass. civ. Sez. I n. 12481 del 08.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contratti bancari e finanziari, il requisito della forma scritta previsto dall’art. 117, comma 1, T.U.B. va inteso in senso funzionale, in ragione della finalità di protezione del cliente: esso è rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e consegnato al cliente che lo sottoscriva, non essendo necessaria anche la sottoscrizione della banca, il cui consenso può desumersi da comportamenti concludenti. La nullità del contratto di finanziamento per difetto di forma fa venir meno la causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali, con applicazione delle norme sulla ripetizione dell’indebito: devono quindi essere restituiti alla banca il capitale erogato e gli interessi al tasso legale. Il termine ridotto previsto dall’art. 99 l. fall. per la proposizione del ricorso per cassazione non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica al termine di iscrizione a ruolo.
Il Fatto
Il giudice delegato al fallimento di una società non ammetteva al passivo il credito vantato da una società di factoring, ritenendo non provata la sua effettiva sussistenza ed entità. La creditrice proponeva opposizione e il Tribunale di Avezzano rigettava la domanda, osservando che l’art. 117 T.U.B. prevede per quel contratto la forma scritta ad substantiam.
Il giudice di merito constatava che il contratto di factoring prodotto era sottoscritto solo dalla società cliente e non dalla creditrice istante, e ne deduceva la nullità ai sensi degli artt. 1325 e 1418 cod. civ. e dell’art. 117 T.U.B.. La società ha così proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi, cui ha resistito la procedura fallimentare con controricorso e memoria.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancanza di attestazione di conformità della copia della procura alle liti. Osserva che, nel ricorso nativo digitale notificato in modalità telematica, l’allegazione di una copia digitalizzata della procura cartacea, autenticata con firma digitale dal difensore, integra la fattispecie della procura speciale apposta in calce al ricorso ex art. 83, comma 3, cod. proc. civ. L’omessa attestazione di conformità, nel contesto di una costituzione mediante deposito cartaceo, costituisce una mera irregolarità sanata dal deposito del ricorso e della procura in originale analogico.
Richiamando il principio di strumentalità delle forme, la Corte ribadisce che l’attestazione richiesta dall’art. 3-bis, comma 2, l. 53/1994 può essere desunta dall’attestazione di conformità agli originali telematici delle copie analogiche di tutti gli atti della notificazione, presupponendo che la copia della procura notificata fosse conforme a quella analogica depositata in originale.
Quanto alla seconda eccezione, la Corte esclude che il termine ridotto previsto dall’art. 99 l. fall. per la notifica del ricorso possa estendersi a quello di iscrizione a ruolo: per il suo tenore letterale e il carattere eccezionale, la previsione non è suscettibile di applicazione analogica.
Nel merito, il primo motivo è fondato. La fattispecie resta regolata dall’art. 117 d.lgs. 385/1993 in ragione dell’elemento soggettivo, ossia della qualità di intermediaria finanziaria della ricorrente, prevalente rispetto alla tipologia di operazione. Non era ravvisabile alcun vizio di forma, poiché il contratto prodotto era munito della firma del cliente: il requisito di forma va inteso in senso funzionale, senza necessità della sottoscrizione della banca, il cui consenso può desumersi da comportamenti concludenti.
Anche il secondo motivo è fondato. La Corte ricorda che la nullità del contratto di finanziamento comporta il venir meno della causa giustificatrice delle attribuzioni, con applicazione delle norme sulla ripetizione dell’indebito: devono essere restituiti tanto il capitale quanto gli interessi al tasso legale. Erra dunque il decreto impugnato nel ritenere che l’accoglimento dell’eccezione di nullità precludesse la prova dell’an del credito. Il ricorso è accolto, con cassazione e rinvio al Tribunale di Avezzano in diversa composizione.
Nota della Redazione
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