Appello proposto con ricorso e notificato nei termini è tempestivo (Cass. civ. Sez. III n. 16652 del 14.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Quando l’atto di impugnazione è proposto con una forma diversa da quella prescritta dalla legge, l’inosservanza è rimediabile attraverso il meccanismo del raggiungimento dello scopo, a condizione che l’attività successiva all’atto irregolare assicuri ciò che avrebbe assicurato il rispetto della forma entro il termine di impugnazione. Se è prescritta la citazione e si utilizza il ricorso, l’impugnazione è tempestiva e, dunque, ammissibile solo se alla notificazione dell’atto alla controparte si provveda entro il termine previsto per l’impugnazione. Il requisito della vocatio in jus è soddisfatto dalla notifica del ricorso nel termine, restando irrilevante la successiva notificazione del decreto di fissazione dell’udienza.

Il Fatto

Il ricorrente propone impugnazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile l’appello da lui proposto contro la decisione di prime cure. L’appello era stato introdotto con ricorso, anziché con atto di citazione, notificato alla controparte unitamente al decreto presidenziale di fissazione dell’udienza.

La Corte territoriale aveva ravvisato il vizio nella forma dell’atto e aveva escluso la sanatoria. La questione approda in Cassazione per stabilire se la notifica del ricorso nel termine di impugnazione basti a rendere tempestiva l’impugnazione proposta con forma non conforme.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla constatazione che la Corte d’appello non ha fatto buon governo dei principi consolidati in tema di forma degli atti di impugnazione. L’orientamento richiamato dalla stessa sentenza impugnata è nel senso che, quando la forma di esercizio dell’impugnazione non è conforme alla prescrizione normativa, l’atto è tempestivo e ammissibile solo se all’uso della forma impropria segua, entro il termine di impugnazione, l’attività idonea a instaurare il contraddittorio.

Detto indirizzo, fissato dalle Sezioni Unite n. 21675 del 2013 e n. 22848 del 2013, è stato ribadito dalle Sezioni Unite n. 2907 del 2014 e dalla Cass. Sez. Un. n. 28575 dell’8 novembre 2018. La Corte ne fa applicazione al caso concreto, verificando se l’attività compiuta dal ricorrente abbia assicurato il raggiungimento dello scopo.

Il ragionamento si fonda sull’art. 156 cod. proc. civ., che consente di superare l’inosservanza della forma quando l’atto ha comunque conseguito il suo scopo. Nel caso di specie, la notificazione dell’atto alla controparte è avvenuta entro il termine previsto per l’impugnazione, così realizzando la presa di contatto con la controparte che la legge richiede.

Al riguardo, il Collegio osserva che i contenuti dell’atto, come dimostra l’art. 125 cod. proc. civ., sono sostanzialmente identici tra citazione e ricorso, salvo l’indicazione dell’udienza di comparizione. Ciò che rileva è la previa esternazione della volontà di impugnare, che nel sistema della scissione degli effetti della notificazione suppone il perfezionamento del procedimento notificatorio a cura della parte interessata.

Ne deriva che la Corte d’appello ha errato nel considerare rilevante, ai fini dell’ammissibilità, la successiva notificazione del decreto di fissazione dell’udienza, in luogo della notifica del ricorso, avvenuta comunque nei termini prescritti. Il ricorso è pertanto accolto, con assorbimento di ogni altra questione, cassazione della sentenza e rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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