Interposizione fiduciaria estera e scudo fiscale: prova della correlazione specifica (Cass. civ. Sez. V n. 11114 del 24.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di emersione di attività finanziarie detenute all’estero, la regolarizzazione è ammessa anche quando le attività siano intestate a società fiduciarie estere o possedute dal contribuente per interposta persona, purché il contribuente fornisca la prova della correlazione specifica tra le somme oggetto di regolarizzazione e i maggiori imponibili accertati. Il giudice di merito che fondi la decisione su un quadro fattuale diverso da quello pacifico tra le parti, introducendo soggetti e flussi mai allegati, incorre in omesso esame di fatti decisivi e in violazione del principio di non contestazione. Il raddoppio dei termini di accertamento opera automaticamente in presenza dell’obbligo di denuncia penale per reati tributari, senza che rilevino eventuali cause di non punibilità.

Il Fatto

Il contribuente riceveva notifica di due avvisi di accertamento ai fini IRPEF per gli anni d’imposta 2004 e 2008. L’Agenzia delle Entrate rideterminava il reddito complessivo a seguito di accertamenti su movimentazioni bancarie, ex art. 32, primo comma, n. 2, del d.P.R. n. 600/1973, riferite a un conto intrattenuto presso una banca estera e a conti intestati a due società estere ritenute interposte. La contestazione consisteva nell’omessa indicazione dei redditi da attività finanziarie detenute in un Paese a fiscalità privilegiata, in violazione dell’art. 4 del D.L. n. 167/1990.

A seguito di istanza di autotutela l’ufficio annullava parzialmente l’avviso relativo al 2004. La C.t.p. rigettava i ricorsi riuniti; la C.t.r. della Lombardia confermava la decisione di primo grado, condannando il contribuente alle spese. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi; l’Agenzia rimaneva intimata.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, relativo alla decadenza dal potere accertativo per assenza di notitia criminis, è infondato. Il Collegio richiama il principio per cui ciò che rileva è la denuncia all’autorità giudiziaria per una qualificazione del fatto rimessa alla stessa, e la mancata contestazione di reati tributari in senso proprio non esclude il raddoppio dei termini. Conforme a Corte cost. n. 247/2011, i termini raddoppiati operano automaticamente in presenza di una speciale condizione obiettiva, senza che possano avere influenza ostatica le cause di non punibilità. Sul punto richiama Cass. n. 30742 del 2018 e Cass. n. 29632 del 2019.

Infondato è anche il secondo motivo. La C.t.r. non è incorsa in motivazione apparente o perplessa: dopo aver ritenuto necessaria una prova specifica della correlazione tra imponibili e somme regolarizzate, ha rilevato che il ricorrente non aveva dimostrato il passaggio delle attività finanziarie regolarizzate nei conti delle fiduciarie estere. La Corte ricorda che, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. a opera del d.l. n. 83/2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla violazione del minimo costituzionale ex art. 111, comma 6, Cost., con riferimento alle ipotesi di mancanza, apparenza, contraddittorietà irriducibile o incomprensibilità della motivazione. La sentenza impugnata supera tale soglia.

Il quarto motivo è fondato. Non ricorre l’ipotesi della doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., poiché le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni sono diverse e in appello erano stati prodotti ulteriori documenti. La C.t.r. ha posto a fondamento un quadro fattuale diverso da quello pacifico, introducendo fiduciarie estere e italiane riconducibili al contribuente e flussi finanziari mai allegati, con ciò omettendo l’esame dei fatti decisivi relativi ai flussi tra il conto estero e i conti delle società svizzere e tra questi e le società italiane.

Fondato è anche il sesto motivo: ove dimostrato il collegamento tra i conti esteri e le società residenti, l’emersione di attività non dichiarate detenute all’estero è ammessa, in base alla circolare n. 43/E del 10.10.2009, anche quando le attività siano intestate a società fiduciarie o possedute per interposta persona. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *