Operazioni soggettivamente inesistenti e ricorso per cassazione privo di specificità (Cass. civ. Sez. 5 n. 5241 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile, per difetto di specificità ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la censura di violazione o falsa applicazione di legge che non indichi la norma violata, non ne esamini il contenuto precettivo e non lo raffronti con le statuizioni della sentenza impugnata. Il giudice di legittimità non può essere onerato di una ricerca esplorativa ufficiosa della norma o dei punti della decisione contrastanti con essa. Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nella nuova formulazione, può essere dedotto solo con riferimento a un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia. Non integrano tale vizio le deduzioni difensive, gli elementi istruttori o le “questioni” genericamente indicate. L’onere di motivazione dell’avviso di accertamento può essere assolto per relationem con il rinvio al processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, quando questo sia stato notificato o consegnato al contribuente e contenga la chiara esposizione dei fatti e delle ragioni della pretesa.

Il Fatto

La società contribuente, esercente attività di commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi, impugnava un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate, a seguito di una verifica della Guardia di finanza, aveva ripreso a tassazione, per l’anno d’imposta 2019, costi indebitamente dedotti ai fini delle imposte dirette e l’Iva detratta, in relazione a fatture emesse da società ritenute fittiziamente interposte in operazioni di rivendita di carburante. L’Ufficio contestava la natura soggettivamente inesistente delle operazioni, riconducibili a un meccanismo fraudolento facente capo, secondo l’accertamento, a un unico soggetto, con il coinvolgimento di società “cartiere” e di importazioni a prezzo sottocosto da fornitori esteri.

I giudici di merito rigettavano sia il ricorso introduttivo sia l’appello della società, ritenendo l’avviso compiutamente motivato e sussistente la consapevolezza, o quantomeno la conoscibilità, del meccanismo fraudolento da parte della contribuente, anche in ragione dei prezzi di acquisto inferiori a quelli medi di mercato e delle modalità anomale dell’operato. Avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado, la società proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, ai quali l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, incentrati, da un lato, sulla dedotta nullità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione e sull’utilizzo di atti penali, e, dall’altro, su pretesi vizi di motivazione della sentenza impugnata. Con riferimento al primo motivo, la Corte ha rilevato la sua inammissibilità per difetto di specificità, non avendo la ricorrente indicato le norme di legge asseritamente violate, né operato il raffronto richiesto con le statuizioni della sentenza impugnata. La censura, inoltre, non coglieva la ratio decidendi della pronuncia, che aveva ritenuto l’avviso di accertamento compiutamente motivato per relationem al processo verbale di constatazione, consegnato alla contribuente, conformemente alla giurisprudenza di legittimità in materia. La Corte ha inoltre escluso che la mancata allegazione integrale degli atti penali potesse inficiare la decisione, essendo il loro contenuto sostanzialmente trascritto nel p.v.c. e nell’avviso e risultando, comunque, superflui rispetto al complessivo apparato indiziario.

Quanto al secondo e terzo motivo, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità, rilevando la genericità delle censure, prive della necessaria specificità e Completezza. In particolare, la ricorrente aveva dedotto l’omesso esame di “questioni” e di “elementi” dell’atto di appello, senza indicare il fatto storico decisivo e non esaminato, la sua presenza agli atti e la sua discussione tra le parti, come richiesto dall’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nel testo novellato dal d.l. n. 83/2012. La Corte ha precisato che il vizio di omesso esame non può riguardare mere deduzioni difensive o elementi istruttori, ma solo fatti storici. Ha, infine, ritenuto inammissibile anche la sub-censura di violazione di legge contenuta nel terzo motivo, per la mancata indicazione delle norme violate.

In conclusione, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e, essendo il giudizio definito in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ha applicato le sanzioni ivi previste, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché all’ulteriore importo in favore della controricorrente ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ. e a quello in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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