Delega di firma dell’avviso di accertamento senza requisiti nominativi e di durata (Cass. civ. Sez. 5 n. 7951 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento, conferita dal dirigente ai sensi dell’art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600/1973, costituisce delega di firma e non di funzioni e non richiede l’indicazione né del nominativo del soggetto delegato né della durata dell’incarico, potendo essere conferita mediante ordini di servizio che individuino il legittimato alla firma per qualifica rivestita. La qualifica dirigenziale del sottoscrittore è irrilevante ai fini della validità dell’atto, essendo sufficiente l’effettiva attribuzione in organigramma della posizione di preposto all’ufficio, con la conseguenza che la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 24, del d.l. n. 16/2012 (Corte cost. n. 37/2015) non incide sugli atti la cui sottoscrizione sia avvenuta in conformità a tali regole.
Il Fatto
All’esito di un accertamento condotto nei confronti di una società a ristretta base partecipativa, l’Amministrazione finanziaria notificava al socio un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2014. Il contribuente impugnava l’atto dinanzi al giudice di prossimità, deducendo il vizio di sottoscrizione per l’illegittimità della delega attribuita a soggetto estraneo alla carriera direttiva, non nominato e in mancanza dell’indicazione della durata.
Il ricorso veniva accolto in primo grado e l’appello dell’Ufficio, spiegato nella contumacia del contribuente, era rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale, che richiamava precedenti di legittimità e la sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015 in tema di pubblico concorso per la nomina a dirigente dell’Agenzia delle entrate. Avverso la sentenza di secondo grado l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione, mentre il contribuente restava intimato.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, incentrati sulla natura e sui requisiti della delega alla sottoscrizione degli atti impositivi. Il primo motivo censura la richiesta di una delega nominativa, laddove quella in oggetto sarebbe una semplice delega di firma; il secondo contesta l’affermazione secondo cui il delegato dovrebbe rivestire la qualifica dirigenziale.
Nel ricostruire il quadro giurisprudenziale, la Corte osserva che la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 24, del d.l. n. 16/2012, convertito dalla legge n. 44/2012, pronunciata con la sentenza Corte cost. n. 37/2015, non produce effetti retroattivi sui giudizi in corso ove il tema della sottoscrizione non sia stato fatto valere con il ricorso introduttivo, per il limite del rapporto esaurito. Richiama inoltre il principio per cui la rappresentanza processuale dell’articolazione periferica dell’Agenzia si concentra sul capo dell’ufficio e sul preposto all’ufficio legale, per il quale opera una delega generale: ne deriva che è sufficiente l’effettiva attribuzione in organigramma della posizione, a prescindere dalla qualifica dirigenziale del sottoscrittore.
La Corte conferma il proprio orientamento consolidato secondo cui la delega di cui all’art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600/1973 è delega di firma e non di funzioni. Per tale ragione, il provvedimento di conferimento non deve indicare il nominativo del delegato né la durata dell’incarico, potendo avvenire mediante ordini di servizio che individuino il legittimato attraverso la qualifica rivestita, idonea a consentire la verifica ex post del potere in capo al sottoscrittore.
La sentenza impugnata non ha applicato tali principi. La Corte dichiara quindi fondati i primi due motivi, assorbito il terzo, accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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