Interpretazione dell’accordo aziendale sulla mobilità è accertamento di fatto riservato al merito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14294 del 22.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione, le valutazioni del giudice di merito in ordine all’interpretazione degli atti di autonomia negoziale soggiacciono a un sindacato limitato, circoscritto alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e al controllo della sussistenza di una motivazione che non incorra in vizi radicali. L’interpretazione di ogni atto di autonomia negoziale è riservata all’esclusiva competenza del giudice di merito e si sostanzia in un accertamento di fatto. Non è ammissibile in sede di legittimità la censura che, invece di denunciare la violazione dei canoni interpretativi, proponga una diversa lettura dell’atto negoziale. La motivazione non è omessa né apparente quando il giudice di merito espliciti le ragioni dell’applicabilità della disciplina contrattuale e della sua violazione.

Il Fatto

Un’azienda sanitaria aveva disposto l’assegnazione di una dipendente, assistente amministrativo, dalla segreteria di un distretto a un ufficio di un consultorio situato in una località limitrofa. La lavoratrice aveva impugnato il provvedimento davanti al giudice del lavoro. Il Tribunale aveva accolto le domande, dichiarando l’illegittimità del trasferimento; la Corte d’Appello aveva rigettato l’impugnazione dell’azienda.

La Corte territoriale, in particolare, aveva ritenuto applicabile l’accordo aziendale sulla mobilità e sui trasferimenti e aveva qualificato la vicenda come trasferimento, rilevando che l’azienda non aveva effettuato alcuna comparazione secondo l’ordine di priorità imposto dall’accordo. Avverso tale decisione l’azienda ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo l’azienda ha denunciato nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 n. 4 cod. proc. civ. e 111, comma 6, Cost., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., lamentando l’omessa o apparente motivazione sulla qualificazione dell’assegnazione come trasferimento in senso tecnico. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione della normativa contrattuale, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., e in via subordinata la nullità per difetto di motivazione sull’individuazione dell’accordo applicabile.

La Corte ha trattato congiuntamente i motivi, dichiarandoli inammissibili. Ha escluso che la motivazione fosse omessa o apparente: il giudice di merito aveva esposto sia le ragioni dell’applicabilità dell’accordo aziendale, siglato dall’azienda che si era così vincolata, sia le ragioni della sua violazione, con riferimento alla mancata osservanza dell’ordine di priorità previsto per la copertura del posto vacante.

Il passaggio centrale riguarda l’estensione del sindacato di legittimità. La Corte ha ribadito che l’interpretazione degli atti di autonomia negoziale è riservata al giudice di merito e costituisce un accertamento di fatto, richiamando il proprio orientamento (Cass. n. 17067/2007; Cass. n. 11756/2006; Cass. n. 9070/2013; Cass. n. 12360/2014), con i limiti che ne derivano quanto all’estensione del giudizio di legittimità su ogni quaestio facti (Cass. n. 8069/2023; Cass. n. 17347/2021; Cass. n. 27991/2021; Cass. n. 551/2022; Cass. n. 13709/2022; Cass. n. 14024/2022; Cass. n. 30513/2022).

Ne è derivata la conseguenza processuale: poiché la ricorrente non aveva censurato la violazione dei canoni interpretativi, ma aveva proposto una diversa lettura dell’accordo, sollecitando un giudizio di merito precluso in sede di legittimità, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *