Mansioni superiori di dirigente avvocato in ASL e differenze retributive (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14293 del 22.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, da riconoscere nella misura dell’art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità dell’assegnazione delle mansioni. L’espletamento di funzioni dirigenziali rileva anche in assenza di un atto formale di adibizione e del superamento di una procedura concorsuale. Nell’ambito della dirigenza sanitaria di ruolo professionale, la posizione dirigenziale non implica necessariamente la responsabilità di struttura. È sufficiente che l’ente abbia istituito la posizione nell’atto aziendale e che il dipendente provi di aver svolto in modo prevalente i compiti propri di quelle mansioni. Il difetto di un atto formale assume rilievo solo per escludere il diritto alla retribuzione di risultato.
Il Fatto
Una dipendente di una azienda sanitaria, assunta dopo concorso in una categoria non dirigenziale, chiedeva l’accertamento dello svolgimento, dal 1° gennaio 2001 al 31 agosto 2004, di mansioni superiori di avvocato riconducibili alla qualifica dirigenziale, con condanna dell’ente al pagamento delle differenze retributive quantificate in € 113.223,77 oltre accessori. Il Tribunale di Nola aveva rigettato la domanda.
La Corte d’Appello di Napoli ha riformato la decisione, valorizzando la delibera con cui l’ente aveva introdotto nella pianta organica dell’Area Affari Legali una struttura di due dirigenti avvocati e un dirigente procuratore legale. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; la lavoratrice ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava vizi di motivazione e violazione di legge, sostenendo l’ingiustizia dell’inquadramento e l’assenza dei presupposti per il riconoscimento delle mansioni dirigenziali. La Corte ricorda che, dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012, il sindacato sulla motivazione è circoscritto alla violazione del “minimo costituzionale” ex art. 111, sesto comma, Cost., ossia a mancanza, apparenza o irriducibile contraddittorietà della motivazione, restando il resto confinato all’omesso esame di un fatto storico decisivo.
Il motivo è inoltre inammissibile perché richiama una sentenza del TAR e una serie di delibere e ordini di servizio non menzionati dalla sentenza impugnata, senza trascriverne il contenuto e senza localizzarli. Nel giudizio di cassazione non sono proponibili nuove questioni di diritto estranee al dibattito di merito; chi denuncia l’omessa pronuncia su una questione deve indicare, in ossequio al principio di autosufficienza, in quale atto del giudizio di merito essa sia stata già dedotta.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile quanto all’eccezione di prescrizione, non riproposta in appello né argomentata, e prospetta in modo improprio un contrasto di giudicati: la pronuncia di merito richiamata non è stata emessa tra le stesse parti e ha rigettato la domanda per difetto di prova, mentre nel caso in esame la Corte territoriale ha ritenuto documentalmente dimostrato lo svolgimento continuativo delle attività tipiche del dirigente avvocato.
Nel merito la Corte ribadisce che il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori ex art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 non postula la legittimità dell’assegnazione, perché diversamente si tradirebbe il principio dell’art. 36 Cost.; il diritto va escluso solo se l’espletamento sia avvenuto all’insaputa o contro la volontà dell’ente, per collusione fraudolenta o in situazione di illiceità. Occorre che l’ente abbia istituito la posizione dirigenziale e che il dipendente provi di aver svolto le funzioni in modo prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale. La posizione dirigenziale non implica necessariamente la responsabilità di struttura, potendo la dirigenza sanitaria essere solo professionale. La sentenza impugnata è conforme a tale orientamento, e la richiesta di rimessione alle Sezioni Unite è disattesa. Il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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