Opposizione all’esecuzione e compensazione: il controcredito sposta la competenza per valore (Cass. civ. Sez. III n. 25677 del 19.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione all’esecuzione, l’eccezione con cui si chiede accertarsi l’intervenuta compensazione tra l’importo precettato e il credito derivante da altro titolo esecutivo integra una eccezione riconvenzionale rispetto alla pretesa della creditrice. Il criterio di competenza per valore di cui all’art. 17 cod. proc. civ., riferito alla somma precettata, non configura un’ipotesi di competenza per materia o funzionale e va combinato con la regola generale dell’art. 10, comma secondo, cod. proc. civ., che disciplina il cumulo di domande verso il medesimo soggetto. Ne deriva che il controcredito opposto in compensazione concorre a determinare il valore della causa e può radicare la competenza del tribunale in luogo del giudice di pace. L’eventuale pretestuosità della domanda accessoria può rilevare ai fini dell’art. 96 cod. proc. civ., ma non priva il giudice del potere di esaminarla.
Il Fatto
La vicenda origina da un’esecuzione per pignoramento di crediti presso terzi promossa dalla creditrice nei confronti della banca, in forza di una precedente ordinanza di assegnazione. La banca esecutata si opponeva ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ. e, dopo i primi gradi di merito, la procedura veniva riassunta con un credito rideterminato. La banca spiegava nuova opposizione, eccependo in compensazione un proprio controcredito fondato su una sentenza di legittimità.
La creditrice introduceva il giudizio di merito davanti al Tribunale di Roma, che dichiarava la propria incompetenza per valore in favore del giudice di pace. La creditrice proponeva regolamento di competenza: dopo un primo annullamento per difetto di litisconsorzio necessario con i terzi pignorati, il Tribunale riassunto confermava la propria incompetenza, condannando la creditrice alle spese. Da qui il nuovo ricorso in Cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal criterio dell’art. 17 cod. proc. civ.: ai fini della competenza per valore nell’esecuzione forzata si guarda alla somma precettata, senza computare l’aumento della metà previsto per il pignoramento presso terzi. Tuttavia, l’opposizione con cui si chiede accertare la compensazione tra l’importo precettato e il credito discendente da altro titolo esecutivo assurge a eccezione riconvenzionale rispetto alla pretesa della creditrice intimante.
Il passaggio decisivo riguarda la natura della norma. Il criterio dell’art. 17 cod. proc. civ. non disegna un’ipotesi di competenza per materia o funzionale, sicché la sua applicazione non sfugge alla combinazione con la regola generale dell’art. 10, comma secondo, cod. proc. civ., che disciplina il cumulo di domande proposte nello stesso processo verso il medesimo soggetto. Su questa linea la Corte richiama il proprio precedente, che ha già chiarito i termini della questione, e ne rileva la conferma nella successiva giurisprudenza di legittimità.
Il giudice di merito si era discostato da tale indirizzo sotto due profili: aveva escluso che l’eccezione di compensazione estendesse l’oggetto del processo e spostasse la competenza ai sensi dell’art. 35 cod. proc. civ.; e aveva qualificato la richiesta della creditrice di accertare un proprio maggiore credito come mera difesa volta a paralizzare l’eccezione della banca. La Corte ribadisce invece che l’eventuale pretestuosità della domanda accessoria può rilevare ai fini dell’art. 96 cod. proc. civ., ma non priva il giudice adito della potestà di esaminarla.
Accolto il primo motivo, resta assorbito il secondo, relativo alla tardività del rilievo dell’incompetenza rispetto al limite fissato dall’art. 38 cod. proc. civ.. La Corte afferma la competenza per valore del Tribunale, davanti al quale il processo va riassunto. Quanto alle spese, ne dispone la compensazione integrale, valorizzando la novità della questione e la sopravvenienza del precedente che l’ha risolta; esclude inoltre la rimessione alle Sezioni Unite, perché il contrasto tra sezioni semplici deve essere sincronico e non diacronico.
Nota della Redazione
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