Interpretazione del contratto collettivo e sindacato di legittimità: ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 27187 del 10.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’interpretazione dei contratti e degli accordi collettivi, in quanto accertamento della comune volontà delle parti, costituisce attività propria ed esclusiva del giudice di merito. Il sindacato di legittimità è limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e, per la giurisprudenza anteriore alla modifica dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., al controllo di coerenza e logicità della motivazione. È pertanto inammissibile il motivo di ricorso che, formalmente deducendo la violazione delle norme sull’interpretazione, si risolva nella proposta di una lettura diversa da quella accolta dal giudice del merito. Non è consentito alla parte dolersi del fatto che sia stata privilegiata una delle possibili e plausibili interpretazioni della clausola contrattuale.

Il Fatto

Alcuni dipendenti erano transitati alle dipendenze dell’ente previdenziale a seguito di mobilità volontaria inter-enti. All’atto del trasferimento era stato loro corrisposto un assegno ad personam, che doveva essere parzialmente riassorbito in seguito agli aumenti derivati dal rinnovo contrattuale. Con un verbale di intesa del 2007 le parti avevano concordato che, su richiesta dell’interessato, l’amministrazione avrebbe sospeso la procedura di riassorbimento per un anno.

I lavoratori sostennero che solo con una comunicazione del febbraio 2019 l’istituto aveva chiesto la restituzione delle quote non riassorbite, riferite al periodo gennaio 2006 – febbraio 2009, avviando da allora le trattenute in busta paga. Ne deducevano l’intervenuta prescrizione decennale. Il Tribunale dichiarò estinto per prescrizione il credito, salvo il rateo di febbraio 2009; la Corte d’appello respinse il gravame dell’ente. Quest’ultimo ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

L’ente ricorrente ha denunciato la violazione delle norme sull’interpretazione del contratto e degli accordi collettivi, nonché degli artt. 2033, 2935 e 2946 cod. civ., sostenendo che il dies a quo della prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito andrebbe collocato al 1° marzo 2009 e che la comunicazione del febbraio 2019 avrebbe interrotto il termine entro il decennio. Ha inoltre qualificato come ordinatorio, e non perentorio, il termine annuale previsto nell’accordo.

La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, richiamando propri precedenti (Cass. n. 12482/2025, in continuità con Cass. n. 3636/2023) e rilevando che il giudice del merito ha vagliato partitamente ogni circostanza dedotta.

Il passaggio centrale riguarda i limiti del sindacato di legittimità. L’interpretazione dei negozi è attività riservata al giudice di merito; il controllo della Cassazione si arresta alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e, secondo la giurisprudenza anteriore alla modifica dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., alla coerenza della motivazione. Per far valere la violazione dei canoni occorre indicare specificamente le regole asseritamente violate, i principi che esse contengono e il modo in cui il giudice se ne sia discostato.

Il ricorrente non può quindi, sotto le spoglie della violazione di legge, contrapporre una soluzione ermeneutica più favorevole e chiedere una nuova interpretazione del negozio (cfr. Cass. Sez. Un. n. 1914/2016). La Corte ricorda che l’interpretazione del merito non deve essere l’unica possibile o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili; quando di una clausola siano configurabili più letture, la parte che ne aveva proposta una disattesa non può dolersi in sede di legittimità (Cass. n. 23982/2022, Cass. n. 24539/2009, Cass. n. 25861/2013, Cass. n. 5016/2014).

Nel caso concreto l’interpretazione dei giudici di secondo grado risulta aderente al dato letterale e coerente con la ratio dell’accordo sindacale, volto a consentire, entro lo spatium deliberandi annuale, il raggiungimento di un’intesa sul riassorbimento. La mancata sottoscrizione avrebbe consentito l’azione di recupero, poi dilatatasi nel tempo per autonoma scelta dell’ente. La critica sul comportamento concludente delle parti investe il merito ed è inammissibile, realizzando una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo grado di merito (cfr. Cass. n. 18721/2018, Cass. n. 8758/2017). Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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