Interpretazione del contratto e omesso esame di fatto decisivo: ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. I n. 503 del 08.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La denuncia della violazione dei canoni legali di interpretazione del contratto, ex artt. 1362 e seguenti cod. civ., è inammissibile allorché prospetti in modo generico il contrasto con i criteri ermeneutici, senza individuare specificamente il canone violato, correlandolo al materiale probatorio, e senza chiarire in qual modo e con quali considerazioni il giudice di merito se ne sia discostato: un siffatto motivo si risolve in una censura di merito, in quanto l’accertamento della volontà delle parti è riservato al giudice di merito. Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. è configurabile solo quando l’anomalia motivazionale si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e il ricorrente deve indicare il fatto storico, il dato testuale o extratestuale da cui esso risulti esistente, il come e il quando della sua discussione tra le parti e la sua decisività, restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.

Il Fatto

La ricorrente agisce in cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Potenza, accogliendo il gravame dell’ente locale committente, aveva riformato la decisione di primo grado che aveva condannato quest’ultimo al pagamento delle somme dovute in esecuzione di un contratto di appalto avente a oggetto la sistemazione di una strada comunale.

Il ricorso si articola in due motivi: il primo deduce la violazione delle regole ermeneutiche con riferimento alla riserva apposta in calce allo stato finale dei lavori; il secondo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti, con riguardo alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio. L’ente intimato resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il Consigliere delegato ha formulato la proposta di definizione accelerata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.; comunicata alle parti, la ricorrente ha chiesto la decisione e il collegio ha definito il giudizio in conformità alla proposta.

Quanto al primo motivo, la Corte ne rileva la pluralità di profili di inammissibilità. La ricorrente prospetta la violazione dei canoni ermeneutici in modo generico e svincolato da specifici passaggi della sentenza impugnata, scivolando in una censura di merito con cui rimprovera al giudice dell’appello di aver adottato un’interpretazione diversa da quella sostenuta dalla parte. L’accertamento della volontà delle parti espressa nel contratto costituisce accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali o per vizi di motivazione nella loro applicazione; per far valere la violazione, il ricorrente deve indicare le norme asseritamente violate e precisare in qual modo il giudice se ne sia discostato, non bastando la mera contrapposizione di una difforme interpretazione (Sez. II n. 30686 del 2019; Sez. III n. 13603 del 2019; Sez. I n. 29111 del 2017). Rileva, inoltre, il contesto in cui la riserva è stata apposta: discussa l’approvazione dello stato finale con accettazione del correlativo importo, non assume rilievo la perdurante efficacia del secondo stato di avanzamento.

Quanto al secondo motivo, il mezzo ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. è interpretato alla luce dell’art. 12 preleggi nel senso della riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato sulla motivazione: è denunciabile solo l’anomalia che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, ossia la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o la motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, restando esclusa la rilevanza del semplice difetto di sufficienza (Sezioni Unite n. 8053 del 2014; Sezioni Unite n. 19881 del 2014; Sezioni Unite n. 15486 del 2017).

Il ricorrente deve indicare il fatto storico, il dato testuale o extratestuale da cui esso risulti, il come e il quando della sua discussione e la sua decisività. Il fatto deve avere carattere storico-naturalistico, con esclusione di questioni e argomentazioni (Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Sezioni Unite n. 16303 del 2018). Gli elementi istruttori in quanto tali non costituiscono fatti se il fatto storico rappresentato è stato comunque preso in considerazione; la decisività esige che il fatto, se scrutinato, avrebbe condotto a una decisione diversa, non bastando la prognosi di un esito soltanto possibile o probabile.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e alle somme ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., oltre alla sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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