Nuovi documenti ammessi in appello tributario senza preclusioni (Cass. civ. Sez. V n. 505 del 08.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio tributario di appello la produzione di nuovi documenti non è soggetta alla preclusione dell’art. 345, comma 3, cod. proc. civ., perché la materia è regolata dall’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, norma speciale prevalente. In forza del principio di specialità dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, le parti possono produrre liberamente documenti in sede di gravame, anche se preesistenti al giudizio di primo grado. Non è richiesto che la mancata produzione nel grado precedente sia stata determinata da causa non imputabile alla parte. È ammissibile, in particolare, il deposito in appello della cartella di pagamento prodromica all’avviso di mora impugnato.

Il Fatto

La Commissione tributaria provinciale aveva annullato alcuni degli avvisi di mora notificati dall’agente della riscossione al contribuente, relativi a imposte dovute per gli anni 1997-2005, perché non preceduti dalla notifica delle cartelle esattoriali presupposte. La Commissione tributaria regionale, sezione staccata, respingeva il gravame dell’agente, ritenendo inammissibile la produzione in appello dei nuovi documenti diretti a provare l’avvenuta notifica delle cartelle.

Avverso tale pronuncia l’agente della riscossione proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi incentrati sulla violazione dell’art. 58 d.lgs. n. 546/1992. Il contribuente resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i due motivi, per la loro connessione, e li ritiene fondati. Il thema decidendum riguarda l’ammissibilità, nel grado di appello tributario, della produzione di documenti nuovi non prodotti in primo grado.

Il giudice regionale aveva fondato il proprio diniego su un’errata esegesi dell’art. 58 d.lgs. n. 546/1992, applicando il comma 1 — che sancisce il divieto generale di nuove prove in appello — anche ai documenti. La Corte rileva che per questi ultimi opera la disciplina specifica del comma 2, che consente alle parti di produrre liberamente nuovi documenti in sede di gravame.

Il Collegio richiama il costante orientamento di legittimità (Cass. n. 20613/2022, Cass. n. 29470/2021, Cass. n. 5607/2021 e, con specifico riferimento al deposito della cartella prodromica all’avviso di mora, Cass. n. 21909/2015). Da tale indirizzo discende che la produzione documentale è ammessa persino se i documenti sono preesistenti al giudizio di prime cure, senza necessità di dimostrare che l’omessa produzione sia dipesa da causa non imputabile.

La C.T.R. si era discostata da tale orientamento subordinando l’ammissibilità alla dimostrazione del caso fortuito o della forza maggiore. La Corte cassa quindi la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ. e rinvia per un nuovo esame.

Non si ravvisano i presupposti per una decisione nel merito, risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto sull’idoneità della documentazione prodotta a comprovare la regolare notificazione di tutte le cartelle, anche con riguardo agli adempimenti dell’art. 26, comma 4, d.P.R. n. 602/1973, nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 258/2012.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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