Termine sanzionatorio Consob e sindacato sull’opportunità delle indagini (Cass. civ. Sez. II n. 5292 del 28.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’opposizione a sanzione amministrativa irrogata dalla Consob non può entrare nel merito dell’opportunità e dei tempi dell’esercizio dei poteri di indagine dell’organo di vigilanza, sostituendosi a esso nella valutazione della sufficienza degli elementi conoscitivi utili all’emissione della sanzione. L’art. 195, comma 1, d.lgs. n. 58/1998 àncora la decorrenza del termine di 180 giorni per la notificazione della contestazione all’effettivo perfezionamento dell’accertamento, che si compie solo quando l’amministrazione ha acquisito in modo completo i documenti necessari alla ricostruzione dell’illecito. È pertanto viziata la sentenza che reputi tardiva l’instaurazione della procedura sanzionatoria fondandosi su una prognosi ex post circa la conoscibilità dei fatti, anziché sull’effettiva acquisizione degli atti istruttivi.
Il Fatto
Quattro componenti del consiglio di amministrazione di una banca popolare sono stati destinatari, nel 2017, di una sanzione amministrativa di 40.000 euro ciascuno, per la violazione degli obblighi informativi connessi a un’offerta pubblica di azioni di aumento capitale, con riferimento al d.lgs. n. 58/1998 e al regolamento Consob n. 16190/2007.
Proposta opposizione, la Corte d’appello ha annullato la delibera dell’organo di vigilanza, ritenendo che la procedura sanzionatoria fosse stata avviata oltre il termine di 180 giorni previsto dall’art. 195, comma 1, TUF: già dal 2013 o al più tardi nel febbraio/marzo 2014 la Commissione sarebbe stata in grado di conoscere i fatti. Avverso tale pronuncia la Consob ha proposto ricorso per cassazione, resistito dagli opposti.
La Motivazione della Corte
Il ricorso si articola in sette motivi. La Corte rigetta il primo, il secondo e il quarto, con cui si denunciava la nullità della sentenza per motivazione apparente ed errore di percezione.
Sul punto decisivo, i giudici di legittimità richiamano le Sezioni Unite secondo cui, dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante. La motivazione impugnata, pur sintetica, non è apparente: è comprensibile e priva di contrasti irriducibili. L’errore percettivo, poi, rientra nella categoria dell’errore revocatorio e non è censurabile in sede di legittimità.
È invece fondata la censura relativa al termine di accertamento. La Corte di merito ha ritenuto che, in base alla documentazione trasmessa dalla banca nel maggio 2013 e alla risposta del 3 febbraio 2014, l’organo di vigilanza fosse già in condizione di pervenire a un accertamento definitivo. Così facendo, il giudice ha operato una valutazione ex post della congruità delle emergenze istruttorie, sostituendosi alla Consob nella determinazione del momento in cui gli elementi conoscitivi potevano dirsi sufficienti.
La Corte ricorda che l’art. 195, comma 1, TUF àncora la decorrenza del termine all’accertamento, senza definirlo, e che la sua integrazione spetta all’interpretazione giurisprudenziale: l’accertamento non coincide con la consumazione della violazione né con la mera constatazione materiale del fatto. Rileva, invece, il momento in cui sono acquisiti tutti gli elementi informativi, tenendo conto anche del tempo necessario all’esame del materiale.
Nel caso concreto, i rilievi ispettivi della Banca d’Italia e le note sulla situazione aziendale sono pervenuti soltanto nel maggio 2016, nell’ambito di un’indagine avviata nel dicembre 2015 con richieste alla nuova banca. Solo all’esito di tale acquisizione poteva dirsi integrato l’accertamento. La sentenza impugnata è pertanto cassata con rinvio alla Corte d’appello, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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