Interpretazione della domanda riservata al giudice di merito e sindacato in cassazione (Cass. civ. Sez. II n. 19070 del 11.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rilevazione e l’interpretazione del contenuto della domanda giudiziale costituiscono attività riservata al giudice di merito. Non è pertanto deducibile la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., quale errore procedurale rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., quando il giudice abbia svolto una motivazione sul punto, dimostrando che la questione è stata ricompresa tra quelle oggetto di decisione: in tal caso il dedotto errore attiene al momento logico dell’accertamento in concreto della volontà della parte. L’erronea interpretazione della domanda non è neppure censurabile ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché non investe il significato della norma ma la sua concreta applicazione, sindacabile solo nei limiti del vizio di motivazione. L’interpretazione deve cogliere il contenuto sostanziale della domanda, al di là delle espressioni letterali.
Il Fatto
Un promissario acquirente di un immobile citava in giudizio la propria dante causa e la promittente venditrice di quest’ultima, chiedendo l’emissione di una sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. Il Tribunale rigettava la domanda costitutiva, rilevando che il bene non era trasferibile se non previa demolizione di una porzione abusiva, ma accertava l’inadempimento della promittente e la condannava al pagamento del doppio della caparra.
Proposto appello dalla sola promittente, la vicenda si definiva con una transazione che trasferiva il bene a un terzo. La prima promittente conveniva poi in giudizio le altre parti, invocando il trasferimento coattivo in relazione al preliminare del 1991 e il risarcimento del danno. La Corte d’Appello riformava in parte la decisione, accogliendo la domanda risarcitoria e condannando la promittente del 1991, ritenuta inadempiente per aver promesso un immobile abusivo. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
I primi quattro motivi investono la statuizione di accoglimento della domanda risarcitoria. La ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., lamentando che il giudice di appello avrebbe liquidato un danno diverso da quello richiesto; contesta poi l’omessa riproposizione della domanda e la genericità della stessa.
La Corte ritiene le censure infondate. Il giudice di appello ha accertato che la domanda risarcitoria era stata proposta in prime cure ed era stata riproposta con il terzo motivo di impugnazione, che è stato accolto. Le conclusioni di primo grado, riprodotte nella sentenza impugnata, includevano sia la domanda ex art. 2932 cod. civ. e di risarcimento, sia quella subordinata di revoca della transazione.
Quanto alla dedotta genericità, la Corte osserva che la domanda risarcitoria accede necessariamente a un fatto, identificato nell’inadempimento della promittente al preliminare del 1991. Il giudice di merito, con accertamento di fatto non utilmente censurabile, ha ritenuto che il cespite oggetto dei due preliminari fosse identico e che la sua natura abusiva preesistesse già nel 1991; ha quindi ravvisato l’inadempimento e liquidato il danno in misura coincidente con quanto la prima promittente aveva dovuto versare al proprio acquirente.
La Corte ribadisce il principio secondo cui l’interpretazione della domanda è riservata al giudice di merito, richiamando Cass. Sez. III n. 27181 del 2023 e Cass. Sez. VI n. 31546 del 2019: la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. non è deducibile quando il giudice abbia motivato sul punto. Richiama altresì Cass. Sez. Un. n. 3041 del 2007, secondo cui l’interpretazione deve cogliere il contenuto sostanziale della domanda, e Cass. Sez. III n. 11103 del 2020, che limita il sindacato ai casi di vizio di nullità, vizio logico o errore sulla qualificazione giuridica dei fatti.
Il quinto motivo, sulle spese, è inammissibile nella parte in cui non contesta la statuizione concreta, e infondato nel resto: il governo delle spese, in caso di riforma della sentenza di primo grado, va operato tenendo conto dell’esito complessivo del giudizio, come affermato da Cass. Sez. III n. 9064 del 2018. Il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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