Compensazione delle spese tributarie solo con gravi ragioni specifiche (Cass. civ. Sez. V n. 33788 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, la compensazione delle spese processuali, ai sensi dell’art. 15, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. f), n. 2), d.lgs. n. 156 del 2015, è consentita soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate. Le gravi ed eccezionali ragioni devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con formule generiche, quali la natura della controversia o le alterne vicende dell’iter processuale, inidonee a consentire il necessario controllo di legittimità. La motivazione che si limiti a richiamare l’applicazione di istituti di controversa interpretazione è quindi illegittima, configurandosi un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di una ditta individuale, impugna davanti alla Corte di cassazione la sentenza con cui la C.T.R. della Campania ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la decisione di primo grado e ha compensato le spese processuali. La Commissione regionale motiva la compensazione richiamando “la oggettiva complessità della vicenda processuale, avente ad oggetto attività di accertamento, a loro volta basate sull’applicazione di istituti di controversa interpretazione”.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. Il ricorrente censura la sentenza sotto due profili: la violazione e falsa applicazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per assenza di gravi ed eccezionali ragioni; e la nullità della sentenza per motivazione apodittica, insufficiente e contraddittoria, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i due motivi e li ritiene fondati. Il punto di partenza è la formulazione dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile ratione temporis nella versione risultante dalle modifiche dell’art. 9, comma 1, lett. f), n. 2), d.lgs. n. 156 del 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016. La norma consente la compensazione totale o parziale soltanto in caso di soccombenza reciproca o in presenza di gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate.

La Corte richiama il proprio costante orientamento secondo cui, nel processo tributario, la compensazione è ammessa esplicitando nella motivazione le gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono, le quali non possono essere illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità.

Applicando tale principio, la motivazione della Commissione regionale risulta effettivamente generica e priva di riferimenti concreti alla controversia. La Corte precisa che la compensazione è riferita al solo grado di appello, poiché la sentenza di primo grado è stata confermata e non risulta dagli atti alcun motivo di gravame sulla condanna alle spese di primo grado.

Il passaggio decisivo riguarda il contenuto delle gravi ed eccezionali ragioni: esse devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con formule generiche, quali la natura della controversia e le alterne vicende dell’iter processuale. La formula impiegata nel caso concreto, riferita ad attività di accertamento basate sull’applicazione di istituti di controversa interpretazione, è inidonea a consentire il necessario controllo di legittimità.

In accoglimento del ricorso, la sentenza è cassata in parte qua e la causa è rinviata alla C.G.T.2 della Campania, in diversa composizione, perché adotti una nuova e motivata pronuncia sulla regolamentazione delle spese processuali e perché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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