Bancarotta documentale specifica: il dolo specifico va provato con elementi ulteriori (Cass. pen. Sez. V n. 22674 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta documentale specifica, il dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori non può essere desunto dalla sola sparizione dei libri e delle scritture contabili. La scomparsa dei documenti costituisce l’evento materiale del reato e non l’indice della finalità che ne colora l’elemento soggettivo. La prova del dolo specifico, pur ammessa per via indiretta, esige circostanze di fatto ulteriori, idonee a illuminare la ratio della condotta alla luce dello scopo di profitto o di danno. Tra questi indici rilevano l’incidenza contenutistica o temporale della sottrazione sull’interesse del ceto creditorio, la correlazione temporale con l’apertura del fallimento, il rapporto qualificato tra le informazioni occultate e situazioni patrimoniali sensibili, nonché la condotta di sottrazione dell’amministratore ad ogni contatto con il curatore. Non è richiesto un effettivo pregiudizio dei creditori, ma solo la finalità che sostiene la condotta.
Il Fatto
Due imputati, componenti del consiglio di amministrazione di una società di costruzioni dichiarata fallita nel 2017, erano stati condannati in primo grado per bancarotta documentale fraudolenta in relazione alla sparizione di libri sociali e scritture contabili. La società versava da anni in una crisi aggravata dalla perdita del principale cliente e dalla contrapposizione paritaria di due fazioni societarie, che aveva paralizzato la gestione.
La Corte d’appello, nel confermare la condanna e nel dichiarare prescritti altri reati, aveva ritenuto integrato il dolo specifico in ragione della consapevole reticenza degli imputati e della volontà di ostacolare la ricostruzione contabile in un contesto di profonda conflittualità. I condannati hanno proposto ricorso per cassazione, dolendosi della mancata precisazione dell’elemento soggettivo e del travisamento della prova sull’elemento materiale.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il motivo sull’elemento materiale, che giudica infondato e in gran parte versato in fatto. Le censure difensive, osserva, si risolvono in una lettura parcellizzata delle risultanze processuali. I giudici di merito avevano accertato che la documentazione più recente era stata rinvenuta in locali di cui l’imputata aveva la disponibilità delle chiavi e che la replica dell’imputata sulla non disponibilità dei documenti si era rivelata non veritiera. Il punto decisivo non è la formale concessione in comodato dei locali alla società, ma la concreta disponibilità delle chiavi e dei documenti in capo agli imputati.
Il ricorso è invece fondato sul diverso profilo del dolo specifico. La Corte ricostruisce la distinzione tra le due fattispecie dell’art. 216, comma 1, n. 2), legge fallimentare. Nella bancarotta documentale generale, l’offesa è intrinseca ai modi della tenuta e si realizza mediante un falso ideologico, con dolo generico. Nella bancarotta documentale specifica, l’offesa impedisce agli organi fallimentari di entrare nella disponibilità delle fonti informative, e richiede il dolo specifico di ingiusto profitto o di pregiudizio ai creditori. L’elemento soggettivo è quindi costitutivo e, per la condotta di omessa tenuta, essenziale per distinguere la fattispecie da quella della bancarotta semplice documentale.
La Corte ribadisce che gli elementi dai quali desumere il dolo specifico non possono coincidere con la scomparsa dei libri contabili, che è solo l’evento fenomenico. Occorrono circostanze ulteriori, capaci di chiarire la finalità dell’azione. Può soccorrere la prova indiretta, valorizzando l’incidenza contenutistica o temporale della sparizione, e si può ricorrere a massime di esperienza.
Su questo punto la motivazione della sentenza d’appello è lacunosa. Essa si arresta alla volontarietà della condotta e alla consapevolezza dell’imminente fallimento, senza indicare quale genere di informazioni fosse stato occultato e quale concreta prospettiva di danno per i creditori o di profitto ne derivasse. Non viene affrontato il rapporto tra la prospettiva di dolo specifico e la consegna della contabilità parallela, quando il libro giornale era già stato acquisito. Il rilievo impone l’annullamento con rinvio per colmare le lacune individuate.
Nota della Redazione
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