Interruzione nel processo tributario decorre dal provvedimento che la dichiara (Cass. civ. Sez. V n. 28300 del 24.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, il termine semestrale per la riassunzione del giudizio interrotto decorre dal provvedimento del giudice che dichiara l’interruzione, e non dal momento in cui si verifica l’evento interruttivo. La disciplina speciale dettata dall’art. 43 del d.lgs. n. 546/1992 prevale sulla regola dell’interruzione automatica propria del processo fallimentare, poiché individua espressamente nel provvedimento dichiarativo il dies a quo del computo. Nel contenzioso tributario è dunque sempre necessario un provvedimento del giudice che dichiari l’evento interruttivo ai fini del calcolo del termine per la riassunzione.
Il Fatto
Il contribuente era socio al 60% di una società di capitali, sottoposta ad accertamento fiscale per gli anni di imposta 2008 e 2009, con ripresa a tassazione estesa al socio per trasparenza. Avverso l’atto impositivo relativo al 2009 la società propose ricorso e il giudice di primo grado lo accolse, annullando nel merito le pretese impositive.
Nelle more la società, già in liquidazione, fu dichiarata fallita. Su comunicazione del curatore il collegio di appello dichiarò l’interruzione del giudizio con ordinanza del 21 settembre 2020. Il giudizio fu riassunto dall’Agenzia delle entrate con atto del 5 marzo 2021. Il socio intervenne eccependo la tardività della riassunzione, sostenendo che l’Ufficio conosceva l’evento interruttivo sin dall’aprile 2017, epoca dell’insinuazione al passivo. La CTR delle Marche condivise la tesi e dichiarò estinto il giudizio.
La Motivazione della Corte
L’Agenzia delle entrate ha censurato la sentenza per violazione dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 43, secondo comma, del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 43 del R.D. n. 267/1942. Ha sostenuto che, nel rito tributario, l’interruzione decorre non dall’evento ma dalla dichiarazione di esso resa dal giudice con il provvedimento che la dispone, e che a tale data occorre riferirsi per valutare la tempestività della riassunzione.
La Corte ha ritenuto il motivo fondato. Il nodo è nel rapporto tra disciplina fallimentare previgente, che prevedeva l’interruzione automatica al verificarsi dell’evento, e disciplina tributaria speciale, che individua il momento dell’interruzione nel provvedimento che la dichiara. Nel processo tributario, un provvedimento del giudice dichiarativo dell’evento interruttivo è sempre necessario ai fini del computo del termine per la riassunzione.
Il Collegio ha richiamato i propri precedenti Cass. V n. 21108/2011, Cass. VI-5 n. 22809/2014 e n. 12672/2015, dai quali emerge che la riassunzione avviene con il deposito dell’istanza di trattazione al presidente della sezione, da effettuarsi nel termine di sei mesi dal provvedimento che dichiara l’interruzione, come ribadito da Cass. VI-5 n. 11661/2021.
A tali principi non si è attenuta la sentenza impugnata, che è stata pertanto cassata con rinvio al giudice di merito, perché si uniformi all’orientamento della Suprema Corte. La CTR delle Marche aveva ancorato la decorrenza del termine alla piena conoscenza dell’evento da parte dell’Ufficio, desunta dall’insinuazione al passivo: una lettura incompatibile con la regola speciale del rito tributario, che ancora il dies a quo al provvedimento dichiarativo. Da qui l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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