Accertamento sintetico e prova contraria del contribuente sugli incrementi patrimoniali (Cass. civ. Sez. V n. 28301 del 24.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico fondato su incrementi patrimoniali, ai sensi degli artt. 38, commi quarto e quinto, e 41-bis del d.P.R. n. 600/1973, la prova contraria posta a carico del contribuente non si limita alla dimostrazione della disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, ma si estende alla documentazione di circostanze sintomatiche che ne denotino l’utilizzo per effettuare le spese contestate e non altre. La mera deduzione dell’esistenza di una provvista sul conto utilizzato per gli apporti alla società non è sufficiente a superare la presunzione di insufficienza del reddito dichiarato. È inammissibile, per difetto di specificità e autosufficienza, il motivo che solleciti una rivalutazione delle prove riservata al giudice di merito.
Il Fatto
Il contribuente presentava il Modello Unico per i redditi del 2007 e, all’esito del contraddittorio, l’Amministrazione finanziaria gli notificava un avviso di accertamento con cui rideterminava il reddito con metodo sintetico, ai fini Irpef, in misura superiore a quello dichiarato, oltre sanzioni. La rettifica derivava dal riscontro di finanziamenti, a titolo di versamento in conto capitale e in conto finanziamenti, apportati dal contribuente a una società partecipata al 25%, privi di idonea giustificazione, e dalla disponibilità di un’autovettura di valore incompatibile con il reddito dichiarato.
Avviata infruttuosamente la procedura di accertamento con adesione, il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che ne riconosceva le ragioni per la parte relativa agli incrementi patrimoniali. L’appello erariale era accolto dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna: i giudici regionali, rilevata l’acquiescenza sui restanti profili, osservavano che le giustificazioni del contribuente erano già state valutate dall’Ufficio in sede di emissione dell’atto. Proponeva quindi ricorso per cassazione il contribuente, resistito dall’Agenzia delle entrate.
La Motivazione della Corte
L’unico motivo deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 38, commi quarto e quinto, del d.P.R. n. 600/1973. Il ricorrente sosteneva che il conto corrente era stato alimentato prevalentemente da trasferimenti dei genitori e solo in minima parte da propri versamenti, e che la dimostrazione della provvista avrebbe dovuto condurre all’illegittimità della rettifica.
La Corte dichiara il motivo inammissibile sotto diversi profili e comunque infondato. Sotto il primo profilo, la censura non incide sulla ratio decidendi: il ricorrente non confuta l’affermazione secondo cui le giustificazioni sulla movimentazione del conto erano già state esaminate dall’Ufficio prima dell’emissione dell’atto impositivo.
Sotto altro profilo, l’inammissibilità attiene al segmento con cui si critica la lettura dei dati probatori dei giudici d’appello: invocando un riesame da parte di un giudice più attento, il ricorrente sollecita la rivalutazione delle prove, riservata al giudice di merito e sottratta al giudizio di legittimità.
Ancora, la censura non supera il vaglio in relazione al possesso dell’autovettura e alla misura della quota sociale, poiché il ricorrente, in violazione dei principi di specificità e autosufficienza, non chiarisce se e quando avrebbe sollevato tali questioni in appello, essendosi formato il giudicato per acquiescenza sugli altri profili.
Nel merito, il motivo è infondato. Nel ritenere insufficiente la semplice deduzione dell’esistenza di una provvista, i giudici regionali si sono uniformati al costante indirizzo di legittimità secondo cui la prova contraria a carico del contribuente ha ad oggetto non soltanto la disponibilità di redditi ulteriori, in quanto esenti o soggetti a ritenute, ma anche la documentazione di circostanze sintomatiche che ne denotano l’utilizzo per le spese contestate e non altre (Cass. n. 10310/2024; Cass. n. 29067/2018; Cass. n. 7389/2018). Il ricorso è dunque rigettato, con condanna alle spese e al contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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