Edilizia residenziale pubblica: decadenza dichiarativa e requisito di impossidenza (Cass. civ. Sez. III n. 18765 del 09.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di edilizia residenziale pubblica, il requisito della mancanza di titolarità di diritti dominicali su beni patrimoniali di valore superiore al limite fissato dalla legge regionale deve permanere per tutta la durata del rapporto di assegnazione, sin dal momento del bando. La decadenza disposta dall’ente gestore ha valenza meramente dichiarativa di un fatto estintivo già verificatosi, con effetto dal momento in cui è venuta meno la condizione. Il provvedimento amministrativo è pertanto vincolato e non discrezionale. Ai fini della sussistenza dei requisiti soggettivi, il nucleo familiare dell’assegnatario include il coniuge separato di fatto, rilevando il solo rapporto di coniugio e non la scissione della famiglia anagrafica.
Il Fatto
Un assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Roma veniva dichiarato decaduto dall’assegnazione con determina dirigenziale del marzo 2013. A fondamento del provvedimento l’ente gestore rilevava che il nucleo familiare dell’assegnatario era risultato titolare di diritti di proprietà su immobili di valore complessivo superiore al limite di euro 100.000 previsto dalla normativa regionale.
L’assegnatario adiva il Tribunale di Roma, chiedendo la disapplicazione della determina e la declaratoria della perdurante qualità di assegnatario. La domanda, accolta in primo grado, veniva rigettata in appello su impugnazione dell’ente gestore. Proponeva quindi ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, cui resistevano l’ente e il Comune.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via logicamente preliminare il secondo motivo, con cui il ricorrente assumeva che il momento decadenziale e risolutivo del rapporto dovesse individuarsi nell’accertamento compiuto dall’ente gestore. L’art. 11, primo comma, lett. c), della l.r. Lazio n. 12 del 1999 richiede la mancanza di titolarità di diritti dominicali su beni di valore superiore al limite definito dal regolamento regionale. Il secondo comma del medesimo articolo stabilisce che i requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando e permanere fino all’assegnazione e in costanza di rapporto.
Da tale esegesi discende la necessaria immanenza del requisito della impossidenza per tutto il corso del rapporto. La Corte richiama il diritto vivente, già affermato con riferimento alle medesime norme, secondo cui gli effetti della decadenza si dispiegano automaticamente e il provvedimento dell’amministrazione ha carattere vincolato. La decadenza correlata all’accertamento della carenza del requisito di impossidenza costituisce atto con valenza dichiarativa di un fatto estintivo già verificatosi, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 29095 del 2011 e da Cass. n. 31320 del 2021.
Il primo motivo è parimenti infondato. La Corte ritiene irrilevanti gli intenti relativi alla futura destinazione del cespite acquistato dal figlio dell’assegnatario: decisivo è il dato oggettivo del superamento del valore complessivo dei beni patrimoniali nel corso del rapporto. L’immobile, ancorché per un arco temporale di circa due mesi, è appartenuto al nucleo familiare, integrando così il presupposto della decadenza. Il ricorrente non allega, del resto, che l’espunzione del cespite determinerebbe un valore inferiore al limite.
Quanto al terzo motivo, la Corte afferma che il nucleo familiare dell’assegnatario deve ritenersi inclusivo del coniuge separato di fatto. L’art. 11, quinto comma, della l.r. Lazio n. 12 del 1999 ascrive valenza al solo rapporto di coniugio. L’art. 4 del d.P.R. n. 223 del 1989 rileva ai soli effetti anagrafici, con la conseguenza che la scissione della famiglia anagrafica è ininfluente. L’art. 1-bis, quarto comma, del d.P.C.M. n. 221 del 1999 sancisce l’appartenenza al medesimo nucleo dei coniugi con diversa residenza anagrafica fino alla separazione giudiziale o all’omologazione di quella consensuale. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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