Contributi sulle mensilità aggiuntive anche se non corrisposte (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11050 del 24.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 12 della legge n. 153 del 1969, nel testo modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 314 del 1997, ricomprende nella nozione di retribuzione imponibile ai fini previdenziali tutte le erogazioni del datore di lavoro che trovino la loro giustificazione nel rapporto di lavoro, con esclusione delle sole somme riconducibili ai titoli tassativamente indicati nella norma. Le mensilità aggiuntive previste dalla contrattazione collettiva in occasione della risoluzione del rapporto hanno natura retributiva e non di incentivo all’esodo, sì che sono soggette a contribuzione. L’obbligo contributivo permane anche sulle mensilità aggiuntive che i lavoratori avevano diritto di percepire ma che non siano state concretamente corrisposte, perché l’obbligazione previdenziale è insensibile all’inadempimento della sottostante obbligazione retributiva.

Il Fatto

L’INPS impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Roma che, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva condannato la società datrice a corrispondere i contributi e le correlate sanzioni sulle somme dovute per mensilità aggiuntive, benché non concretamente erogate. La Corte territoriale aveva invece respinto la pretesa dell’Istituto di assoggettare a contribuzione le somme versate in sede di accordo transattivo per definire controversie sul calcolo dell’indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto, e aveva rigettato il gravame incidentale della società relativo all’obbligo contributivo sulle mensilità aggiuntive effettivamente corrisposte.

La società propone ricorso incidentale con quattro motivi, sostenendo la natura di incentivo all’esodo delle mensilità e deducendo l’insussistenza del diritto a percepirle quando non siano state erogate. Il Pubblico Ministero chiede l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto di quello incidentale.

La Motivazione della Corte

Il ricorso principale dell’INPS è inammissibile. La Corte di merito non si è limitata a valorizzare il titolo formale delle erogazioni transattive, ma ha accertato in concreto la loro autentica finalità, riconducendole all’indennità di anzianità e al trattamento di fine rapporto, perciò escluse dalla base imponibile per espressa previsione di legge. L’Istituto contrappone una diversa ricostruzione della volontà delle parti senza additare anomalie logiche o giuridiche del percorso argomentativo, sicché i rilievi restano sul piano della mera contrapposizione assertiva.

Anche i quattro motivi del ricorso incidentale sono inammissibili. La Corte ricorda che l’art. 12 della legge n. 153 del 1969 esclude dalla base imponibile le somme corrisposte per i titoli tassativamente indicati, tra cui il trattamento di fine rapporto, le erogazioni volte a incentivare l’esodo e quelle che traggono origine dalla cessazione del rapporto, fatta salva l’imponibilità dell’indennità sostitutiva del preavviso. Tuttavia, le somme corrisposte in esecuzione di una transazione possono essere assoggettate a contribuzione allorché si provi che l’accordo includa poste di sicura natura retributiva, collegate intrinsecamente al rapporto di lavoro, come affermato da Cass., sez. lav., n. 27933 del 2017.

La sentenza impugnata ha accertato la natura retributiva delle mensilità aggiuntive, escluse dalla finalità di incentivo all’esodo. Tale conclusione è avvalorata dall’esame della genesi e dell’evoluzione diacronica della disciplina negoziale, attento alla lettera e alla ratio delle intese. Manca un nesso evidente e indefettibile con la finalità di promuovere la risoluzione anticipata del rapporto, che sola può esonerare il datore dall’obbligo contributivo in forza di una norma di stretta interpretazione. Significativo è che i singoli accordi individuali contemplino una rinuncia alle mensilità aggiuntive, rinuncia superflua se le misure incentivanti le avessero assorbite.

L’obbligo contributivo, insensibile all’inadempimento della sottostante obbligazione retributiva, permane anche rispetto alle somme non concretamente corrisposte. I presupposti per l’erogazione sono stati riconosciuti in fatto dalla Corte d’appello e non risultano infirmati dai motivi del ricorso incidentale, fondati su un inquadramento alternativo degli stessi elementi di fatto.

La Corte ribadisce che l’interpretazione degli atti di autonomia privata costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile in legittimità solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica, lacune motivazionali o omesso esame di un fatto decisivo. Richiama sul punto Cass., sez. lav., n. 34750 del 2023, Cass., sez. III, n. 32769 del 2023, Cass., sez. II, n. 2369 del 2024, Cass., sez. III, n. 2113 del 2024, Cass., sez. lav., n. 2451 del 2024 e Cass., sez. III, n. 2112 del 2024. Il sindacato non può investire il risultato interpretativo in sé, per cui è inammissibile ogni critica che si sostanzi nella prospettazione di una lettura alternativa. Le spese sono compensate per la reciproca soccombenza e si dà atto dei presupposti per il contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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