Annullamento delibera condominiale e perdita della qualità di condomino (Cass. civ. Sez. II n. 16654 del 14.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di annullamento delle deliberazioni dell’assemblea di condominio, disciplinata dall’art. 1137 c.c., presuppone, quale requisito di legittimazione, la sussistenza della qualità di condomino dell’attore non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione della controversia. La perdita di tale status determina, di regola, il conseguente venir meno dell’interesse ad agire dell’istante ad ottenere giudizialmente una caducazione o una modifica della portata organizzativa della delibera impugnata. La perdita della qualità di condomino può lasciar sopravvivere l’interesse ad agire solo quando l’attore vanti un diritto in relazione alla sua passata partecipazione al condominio e tale diritto dipenda dall’accertamento della legittimità della delibera presa allorché egli era ancora condomino, ovvero quando tale delibera incida tuttora in via derivata sul suo patrimonio.

Il Fatto

Un condomino impugnava innanzi al giudice la deliberazione con cui l’assemblea aveva approvato lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato, deducendo la difformità della contabilità dei lavori rispetto al capitolato speciale d’appalto. La citazione era stata consegnata all’ufficiale giudiziario per la notifica entro il termine di trenta giorni dalla delibera.

La Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 344/2019, confermava la decisione di primo grado ed escludeva che i vizi denunciati integrassero cause di nullità, affermando l’intervenuta decadenza dall’azione di annullamento per decorso del termine previsto dall’art. 1137 c.c. Il condomino ricorreva per cassazione con due motivi, lamentando la violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2379 c.c. e la violazione dell’art. 1137 c.c. in relazione all’art. 2966 c.c.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto le eccezioni pregiudiziali del controricorrente. La denunciata nullità della notifica del ricorso, eseguita presso un domiciliatario nel frattempo deceduto, resta sanata con effetto ex tunc per raggiungimento dello scopo, in conseguenza della costituzione in giudizio dell’intimato, ancorché questa sia avvenuta oltre il termine dell’art. 370 c.p.c. e al solo fine di eccepire la nullità.

Il nucleo della decisione riguarda la seconda eccezione, relativa alla sopravvenuta carenza di interesse ad agire del ricorrente, che aveva alienato il proprio appartamento compreso nel condominio già durante il giudizio d’appello. La Corte richiama la sentenza delle Sezioni Unite n. 9839 del 2021 e la successiva Cass. n. 5129 del 2024, ribadendo che la legittimazione ad agire per l’annullamento è attribuita dall’art. 1137 c.c. ai condomini assenti, dissenzienti o astenuti.

Il vizio denunciato non rientra nella categoria residuale della nullità delle delibere assembleari, ma integra un’ipotesi di annullamento. L’interesse ad agire, richiesto dall’art. 100 c.p.c., suppone la prospettazione di una lesione individuale di rilievo patrimoniale correlata alla delibera impugnata. Esso va distinto dall’interesse tutelato del condomino attore, essendo il primo strumentale al secondo.

La Corte afferma che l’azione di annullamento presuppone la qualità di condomino non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione. La legittimazione spetta ai soli condomini, poiché le deliberazioni sono obbligatorie per tutti i condomini e soltanto costoro possono far valere la loro contrarietà alla legge o al regolamento. La carenza di legittimazione può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e rilevata d’ufficio dal giudice.

Il diritto di impugnazione non è un diritto primario, sicché la successione nel rapporto sostanziale di proprietà non trasferisce da sé sola l’interesse ad agire in capo all’acquirente. A chi non è condomino resta esperibile l’azione di mero accertamento della nullità, da chiunque vi abbia interesse.

Nel caso concreto, il ricorrente aveva alienato l’immobile il 9 settembre 2016, ben prima del ricorso per cassazione. Egli avrebbe dovuto allegare in tale atto il persistente interesse a un diverso assetto organizzativo; l’allegazione è comparsa soltanto nella memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c., la cui funzione è limitata a illustrare i motivi, non a integrarli o ampliarli. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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