Intimazione di pagamento, preclusioni e prescrizione di sanzioni e interessi (Cass. civ. Sez. V n. 26340 del 06.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’intimazione di pagamento non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo. Ai sensi degli artt. 19 e 21 del d. Lgs. n. 546 del 1992, essa è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti agli atti presupposti, salvo che il contribuente abbia conosciuto la pretesa impositiva solo con la notificazione di tale atto riscossivo. Ne consegue che ogni doglianza relativa alle cartelle poste a base dell’intimazione, compresa quella sulla prescrizione di interessi e sanzioni, va proposta nei termini previsti per l’impugnazione di quella prima intimazione. La mancata tempestiva impugnazione determina la preclusione a far valere quei vizi in occasione della successiva intimazione.

Il Fatto

L’agente della riscossione richiedeva al contribuente il pagamento di una somma riferita a trentasei cartelle, notificate tra il 2003 e il 2007, e ad avvisi relativi agli anni 2012-2016, mediante intimazione notificata nel 2018. Il contribuente impugnava l’intimazione e gli atti presupposti, deducendo l’irregolarità delle notifiche e l’intervenuta prescrizione dei crediti, delle sanzioni e degli accessori.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, dichiarando estinto il giudizio per le cartelle di importo inferiore a euro 1.000 rientranti nello stralcio di cui all’art. 4 del d.L. n. 119 del 2018, inammissibile per tardività il ricorso su quattordici cartelle e fondato il ricorso sulle restanti. La CTR del Lazio accoglieva l’appello dell’Ufficio e in parte l’appello incidentale del contribuente, compensando le spese. Il contribuente ricorre per cassazione; il riscossore propone ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente principale denuncia la violazione degli artt. 20 del d. Lgs. n. 472 del 1997, 2948 e 2697 cod. civ. e 112 cod. proc. civ., sostenendo che la CTR avrebbe equiparato il termine decennale del tributo a quello quinquennale di sanzioni e interessi, senza distinguere i due profili, e sarebbe incorsa in omessa pronuncia e in ultrapetizione.

La Corte disattende l’eccezione di inammissibilità per novità del motivo, rilevando che la questione era già stata posta nei gradi di merito. Nel merito, però, il motivo è infondato quanto al vizio di omessa pronuncia: la sentenza di secondo grado affronta in più punti il profilo, che non risulta pretermesso.

Il ricorso incidentale dell’agente della riscossione — incentrato sulla violazione degli artt. 19 e 21 del d. Lgs. n. 546 del 1992 — è invece fondato. È incontroverso che la prima intimazione di pagamento, successiva alle cartelle, sia stata notificata al contribuente il 10 marzo 2016 e non sia stata tempestivamente impugnata, avendo egli proposto ricorso solo avverso quella del 18 maggio 2018.

La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui l’intimazione di pagamento non è nuovo ed autonomo atto impositivo: essa resta sindacabile solo per vizi propri, non per questioni attinenti agli atti presupposti, salvo che il contribuente abbia conosciuto la pretesa solo con la notificazione di tale atto riscossivo — evenienza che la sentenza impugnata ha escluso in fatto. Sono citate Cass. n. 1961/2019, Cass. n. 13396/2016, Cass. n. 16641/2011, Cass. n. 11143/2022, Cass. n. 20172/2024 e Cass. n. 8871/2026.

Pertanto il contribuente non poteva far valere, con l’impugnazione della seconda intimazione, i vizi relativi alle cartelle azionate, né la prescrizione degli interessi e delle sanzioni. Il ricorso principale è rigettato, il ricorso incidentale accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

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