Inutilizzabilità delle ammissioni nel verbale di sequestro e prove autonome della detenzione (Cass. pen. Sez. 7 n. 15582 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sostanze stupefacenti, l’eventuale inutilizzabilità delle dichiarazioni dell’imputato riportate nel verbale di perquisizione e sequestro, in quanto prive di sottoscrizione, non determina l’ caducazione della prova di responsabilità quando la sentenza impugnata abbia indicato ulteriori elementi, di carattere fattuale e logico, idonei a desumere la detenzione qualificata della sostanza. La destinazione allo spaccio può essere accertata sulla base del dato quantitativo, incompatibile con un consumo personale, e del rinvenimento di strumenti per la pesatura, il frazionamento e il confezionamento, nonché di strumenti per la coltivazione. La valutazione negativa della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi sorretta da motivazione non illogica quando faccia riferimento alle modalità della condotta e ai precedenti penali.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato, con sentenza confermata dalla Corte di appello di Messina, alla pena di un anno di reclusione ed euro 2.000 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, per avere detenuto sostanza stupefacente del tipo marijuana all’interno di un’abitazione nella sua disponibilità.
Avverso tale sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge processuale per l’utilizzo delle dichiarazioni riportate nel verbale di perquisizione e sequestro, prive di sottoscrizione, nonché il difetto di motivazione in relazione alla prova di responsabilità e al rigetto delle richieste di attenuanti generiche e di non punibilità.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, in quanto i motivi prospettavano profili di doglianza già adeguatamente vagliati dalla Corte territoriale, oltre a inerire al trattamento punitivo sorretto da motivazione congrua e non illogica.
Quanto al primo motivo, la Corte ha rilevato come la riconducibilità dello stupefacente all’imputato sia stata accertata in motivazione sulla base di elementi oggettivi, quali il possesso dell’immobile e la disponibilità delle chiavi di accesso. La censura è stata ritenuta priva di confronto con la motivazione impugnata, poiché, anche a voler riconoscere l’inutilizzabilità del verbale nella parte relativa alle ammissioni, la sentenza aveva comunque indicato ulteriori elementi di carattere fattuale e logico per desumere il possesso della sostanza.
La destinazione allo spaccio è stata accertata considerando il dato quantitativo, incompatibile con un consumo personale, e il rinvenimento di strumenti per la pesatura e il confezionamento, nonché di una macchina per sottovuoto, elementi che, uniti al materiale per la coltivazione e alla realizzazione di una serra rudimentale, corroboravano la prospettazione accusatoria.
La Corte ha altresì ritenuto non illogica l’esclusione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., alla luce delle modalità della condotta e dell’organizzazione di un’attività di spaccio, quale riflesso di una precedente attività di coltivazione, e della non occasionalità, desunta da un precedente specifico. Parimenti non manifestamente illogica è stata valutata l’esclusione delle attenuanti generiche, fondata sui precedenti penali e sulle concrete modalità del fatto, secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen.
Nota della Redazione
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