Ricorso per cassazione generico inammissibile se non confronta il merito cautelare (Cass. pen. Sez. 4 n. 16208 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per genericità da aspecificità “estrinseca”, il ricorso per cassazione fondato su motivi che non contengono la necessaria correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. La censura che ripropone in sede di legittimità il motivo dell’atto di appello, senza confrontarsi con le ragioni poste a base dell’ordinanza del tribunale del riesame, non supera il vaglio di ammissibilità. L’attenuazione o l’esclusione delle esigenze cautelari non può derivare dal mero decorso del tempo di esecuzione della misura, né dall’osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica del mutamento della situazione apprezzata all’inizio del trattamento cautelare.
Il Fatto
Il G.i.p. del Tribunale di Velletri applicava la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato, poi sostituita con gli arresti domiciliari. La Corte di appello di Roma rigettava l’istanza di revoca o sostituzione della misura, e il Tribunale di Roma, Sezione per il riesame, rigettava l’appello avverso tale ordinanza. Avverso il provvedimento del tribunale del riesame proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, deducendo un unico motivo con cui lamentava la mancanza di motivazione sui requisiti di concretezza e attualità delle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità, rilevando che il motivo era affetto da aspecificità “estrinseca” per non essersi confrontato con le argomentazioni dell’ordinanza impugnata. Il ricorrente, infatti, riproponeva in sede di legittimità la medesima doglianza già avanzata con l’atto di appello, senza indicare le ragioni per cui le valutazioni del tribunale del riesame fossero erronee o illogiche.
Il tribunale del riesame aveva fondato il giudizio di persistenza del periculum libertatis su elementi specifici e concreti: il rinvenimento di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente, di tre pistole automatiche prive di matricola e di munizionamento, oltre a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Tali elementi delineavano un’attività illecita che spaziava dalla coltivazione e cessione di stupefacenti alla fabbricazione e detenzione di armi, circostanza valutata dal tribunale come sufficiente a fondare una prognosi di pericolosità particolarmente negativa.
La Corte ha inoltre valorizzato la circostanza che l’indagato avesse già in precedenza praticato le stesse attività illecite, come emerso da accertamenti documentali, e che il prospettato interesse allo svolgimento di attività di volontariato e lavorativa non fosse indice di resipiscenza ma fosse finalizzato a ottenere un più benevolo trattamento cautelare. Quanto alla durata della custodia, la Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui il mero decorso del tempo e la puntuale osservanza delle prescrizioni non possono determinare l’attenuazione delle esigenze cautelari, richiedendosi invece elementi di sicura valenza sintomatica del mutamento della situazione.
Alla dichiarazione di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa.
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Nota della Redazione
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