Prededuzione del curatore esclusa dopo chiusura per sequestro penale (Cass. pen. Sez. 3 n. 5451 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il credito del curatore per i compensi professionali, sorto nell’ambito di una procedura fallimentare, è prededucibile ex art. 111 legge fall., ora art. 6, comma 1, lett. d), del Codice della crisi, solo all’interno di quella procedura. La prededuzione, avendo natura procedurale e non sostanziale, non segue il credito nella diversa procedura penale di prevenzione o di liquidazione dell’attivo sequestrato, qualora il fallimento sia stato chiuso ai sensi dell’art. 64, comma 7, d.lgs. n. 159/2011 per coincidenza dell’intero attivo con quanto sottoposto a sequestro preventivo. In tale evenienza, il credito non può essere soddisfatto in prededuzione ai sensi dell’art. 54 d.lgs. citato, ma deve essere accertato secondo la disciplina della tutela dei terzi di cui agli artt. 57 e 58 del medesimo decreto, non essendo configurabile alcuna consecutio procedurarum tra la procedura concorsuale e quella penale.
Il Fatto
A seguito della dichiarazione di fallimento di una società, l’attivo fallimentare, costituito anche grazie all’attività recuperatoria della curatrice, veniva integralmente sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca disposto dal giudice per le indagini preliminari. Il tribunale fallimentare dichiarava quindi la chiusura del fallimento ai sensi dell’art. 64, comma 7, d.lgs. n. 159/2011, liquidando il compenso alla curatrice. Quest’ultima, ottenuto il decreto di liquidazione, chiedeva al giudice penale il pagamento del proprio credito, invocandone il carattere prededucibile.
Il giudice rigettava l’istanza e l’opposizione ex art. 59, comma 6, d.lgs. n. 159/2011, escludendo la prededuzione nell’ambito della procedura penale. La curatrice proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 111 legge fall. e dell’art. 61, comma 3, d.lgs. n. 159/2011.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione premette che l’art. 104-bis, comma 1-bis, disp. att. cod. proc. pen., nel richiamare le disposizioni del Titolo IV del Libro I del d.lgs. n. 159/2011, disciplina i rapporti tra la misura cautelare reale e la procedura concorsuale, riconoscendo una unitaria disciplina di prevalenza dello strumento penale, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 40797 del 2023.
Quanto alla prededuzione, la Corte ne chiarisce la natura, qualificandola come una precedenza processuale che assiste il credito finché esiste la procedura in cui è sorto, venendo meno con la sua cessazione. A differenza del privilegio, di natura sostanziale, la prededuzione non è una qualità intrinseca del credito che lo segue in ogni contesto. Essa trova giustificazione nella strumentalità dell’attività da cui il credito deriva agli scopi della specifica procedura.
Nella vicenda in esame, la chiusura del fallimento per integrale apprensione dell’attivo da parte del sequestro penale opera una cesura tra le procedure. L’art. 64, comma 7, d.lgs. n. 159/2011 risolve l’interferenza in favore della liquidazione penale, ma preclude la configurabilità di una consecuzione tale da consentire il mantenimento della prededuzione nella nuova sede. Il credito del curatore, certamente prededucibile nel fallimento, non conserva tale carattere nella procedura penale e deve essere sottoposto all’accertamento dei diritti dei terzi di cui agli artt. 57 e 58 d.lgs. n. 159/2011.
La Corte esclude inoltre che l’art. 61, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 possa attribuire la prededuzione, richiamando la giurisprudenza secondo cui l’unico credito espressamente qualificato come prededucibile dal legislatore è quello di cui all’art. 52, comma 5, mentre gli altri presuppongono un collegamento funzionale con la procedura di prevenzione, non ravvisabile per il credito della curatrice, sorto prima e in funzione esclusiva della procedura concorsuale.
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Nota della Redazione
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