Il verbale di sommarie informazioni è inutilizzabile come corpo del reato (Cass. pen. Sez. 6 n. 12510 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Costituisce corpo del reato di cui all’art. 367 cod. pen. il verbale di denuncia in cui si affermi falsamente un delitto mai avvenuto, con conseguente piena utilizzabilità delle affermazioni ivi contenute ai fini della prova degli elementi costitutivi del reato stesso, non operando il divieto di cui all’art. 63 cod. proc. pen. Tale utilizzabilità non può, invece, estendersi al verbale di sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria che riguardi le affermazioni relative al fatto già costituente oggetto delle indagini. La dichiarante, essendo già emersi a suo carico indizi di reato, avrebbe dovuto essere sentita, fin dall’inizio, in qualità di persona sottoposta ad indagini e, pertanto, le sue dichiarazioni sono inficiate da inutilizzabilità assoluta, ex art. 63, comma 2, cod. proc. pen.

Il Fatto

L’imputata era stata condannata in primo grado e, successivamente, in appello, per il reato di cui all’art. 367 cod. pen., per aver presentato una falsa denuncia, sostenendo di non essere intestataria di alcuni veicoli per i quali le veniva ingiunto il pagamento di multe, ingenerando così indagini per accertare la titolarità dei veicoli, accertamento risultato impossibile perché la relativa documentazione era stata trasmessa al macero.

Avverso la sentenza di conferma della condanna, l’imputata proponeva ricorso per cassazione, deducendo molteplici violazioni di legge e vizi di motivazione, tra cui, con il primo motivo, la violazione degli artt. 63, 190, 190-bis, 495 cod. proc. pen. per l’avvenuta acquisizione al fascicolo del dibattimento, come corpo del reato, del verbale di sommarie informazioni dalla stessa rese alla polizia giudiziaria, nonostante l’opposizione difensiva.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato, con rilievo assorbente, il primo motivo di ricorso, annullando la sentenza impugnata con rinvio. Il giudice di merito, ai fini del giudizio di responsabilità, aveva valorizzato il verbale delle dichiarazioni rese dall’imputata, attraverso il quale ella aveva disconosciuto di essere proprietaria dei veicoli a lei intestati, acquisendolo al fascicolo del dibattimento in qualità di corpo del reato.

La Corte ha chiarito che costituisce corpo del reato ai sensi dell’art. 367 cod. pen. esclusivamente il verbale di denuncia in cui si affermi falsamente un delitto mai avvenuto. Solo per tale verbale non opera il divieto sancito dall’art. 63 cod. proc. pen., rendendone pienamente utilizzabili le affermazioni ai fini della prova dei reato. Tale utilizzabilità, però, non può estendersi al verbale di sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria quando le affermazioni concernano il fatto già oggetto delle indagini. Nel caso di specie, la dichiarante, essendo già emersi a suo carico indizi di reato, avrebbe dovuto essere sentita fin dall’inizio in qualità di persona sottoposta alle indagini.

Ne consegue che il verbale delle sommarie informazioni, non essendo equiparabile alla denuncia, è affetto da inutilizzabilità assoluta, ai sensi dell’art. 63, comma 2, cod. proc. pen.. La Corte d’appello, in sede di rinvio, dovrà pertanto riesaminare le risultanze di prova al fine di verificare se, espunto detto verbale, sussista ancora la prova del reato di simulazione, con riferimento al veicolo o ai veicoli che sarebbero stati intestati alla ricorrente.

La Corte ha inoltre precisato che tale accertamento risulta rilevante anche ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. e della recidiva. La relativa esclusione era stata motivata, nei gradi di merito, con riferimento alla pluralità dei veicoli e delle denunce; l’espunzione del verbale inutilizzabile impone di rinnovare la valutazione sulla base delle sole risultanze legittimamente acquisite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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