Notifica al difensore e nullità a regime intermedio nel giudizio di appello (Cass. pen. Sez. VI n. 6241 del 14.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello eseguita a mani del difensore di fiducia, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., non può qualificarsi come omessa, ma semmai irregolare, e determina una nullità di ordine generale a regime intermedio ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen., non essendo in astratto né in concreto inidonea a determinare la conoscenza dell’atto da parte dell’imputato. Tale vizio, manifestatosi in udienza, deve essere dedotto tempestivamente dal difensore, anche se nominato come sostituto di quello impedito, a pena di preclusione ex art. 182, comma 2, cod. proc. pen.; è pertanto tardiva la deduzione formulata con memoria depositata in prossimità dell’udienza. La mancata pronuncia su una questione procedurale non è deducibile come vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Il Fatto

La Corte di appello di Bari confermava la sentenza del Tribunale di Foggia che aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. Avverso tale provvedimento l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la nullità della sentenza per omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello e omessa motivazione sull’eccezione di nullità.

Il ricorrente censurava inoltre la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen., l’affermazione della responsabilità nonostante il motociclo non fosse marciante, l’aumento di pena per continuazione non contestata e il riconoscimento della recidiva.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la scansione processuale consultando gli atti del fascicolo, operazione consentita quando venga prospettata una quaestio iuris di natura processuale. La notifica del decreto di vocatio in ius all’imputato, disposta a mezzo posta presso la comunità ove era in regime semiresidenziale, si perfezionava dopo la data dell’udienza e recava l’indicazione di irreperibilità. La Corte di appello disponeva nuova citazione e, ritenuta tardiva la vocatio, aggiornava la trattazione, disponendo ulteriore notifica al difensore e all’imputato ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

La Corte di cassazione chiarisce che, ove si consideri la notifica effettuata ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. come produttiva di nullità, deve escludersi che questa possa qualificarsi come assoluta e insanabile ai sensi dell’art. 179 cod. proc. pen. La notifica eseguita a mani del difensore di fiducia non può ritenersi omessa, risultando semmai irregolare e idonea a determinare una nullità di ordine generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Qualificato il vizio in termini di nullità a regime intermedio, la Corte rileva che esso, manifestatosi in udienza, avrebbe dovuto essere dedotto tempestivamente all’atto del mancato rilievo da parte del giudice. L’onere grava anche sul difensore nominato come sostituto di quello impedito. Nel caso concreto la deduzione, contenuta in una memoria datata 11 dicembre 2023 e priva di firma e di attestazione di deposito, è risultata tardiva, con conseguente preclusione ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen. La Corte osserva inoltre che l’omessa pronuncia su una questione procedurale non è deducibile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Quanto alla mancata rinnovazione dell’istruttoria, la Corte ribadisce che essa costituisce rimedio di carattere eccezionale, praticabile solo in caso di assoluta necessità, quando il giudice non sia in grado di decidere allo stato degli atti. Nel caso concreto i giudici di appello avevano rigettato l’istanza ex art. 603 cod. proc. pen. con motivazione congrua, richiamando la chiarezza e l’esaustività della prova dichiarativa già acquisita.

Sul secondo motivo, relativo all’invocata fattispecie del reato impossibile ex art. 49 cod. pen., la Corte conferma che la condotta di chi, per sottrarsi alle forze dell’ordine, ponga in essere manovre finalizzate a impedire l’inseguimento, ostacolando la funzione pubblica e inducendo nell’inseguitore una percezione di pericolo per la propria incolumità, integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale. La fattispecie è pertanto configurabile anche quando il mezzo risulti non marciante.

Sulla continuazione, la Corte richiama il principio per cui integra concorso formale ai sensi dell’art. 81, comma 1, cod. pen. la condotta di chi, nel medesimo contesto fattuale, usi violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali. Sulla recidiva, infine, il motivo inerente alla configurabilità della stessa costituisce punto autonomo della decisione, non deducibile con i motivi aggiunti se l’appello originario abbia riguardato altri aspetti del trattamento sanzionatorio. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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