Invalidità superiore al 74% e contributi figurativi: ammessa l’azione di mero accertamento (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 444 del 20.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
È ammissibile l’azione di mero accertamento dello stato di invalidità superiore al 74%, ai fini del riconoscimento dei contributi figurativi previsti dall’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000, anche quando il ricorrente sia ancora in servizio. L’interesse ad agire si ricollega allo status di invalidità, potenzialmente produttivo di una serie indeterminata di diritti, e non alla sola erogazione di una prestazione determinata. La condizione di disabilità riceve tutela costituzionale e sovranazionale orientata alla piena integrazione della persona. Il giudice contabile, investito della domanda, deve delibarla nel merito anche in assenza di interesse attuale alla singola prestazione.

Il Fatto

Il ricorrente, affetto da maculopatia retinica degenerativa bilaterale e da sindrome depressiva con disturbo di panico, in qualità di minorato civile, aveva presentato domanda all’INPS per ottenere l’accertamento del proprio stato di invalidità in misura superiore al 74%, al fine del riconoscimento dei contributi figurativi di cui all’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000. La competente commissione medica lo aveva riconosciuto invalido al 67%. Con successiva istanza aveva chiesto il riconoscimento dei requisiti di legge, rimasta priva di riscontro.

L’INPS, costituendosi, ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse attuale, essendo il ricorrente ancora in servizio, e nel merito l’infondatezza della domanda per insussistenza dello stato di invalidità lamentato.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile deliba anzitutto l’eccezione di inammissibilità, qualificandola come questione preliminare idonea a definire l’intero giudizio. L’eccezione è infondata. La Corte richiama l’orientamento della Suprema Corte (Cass. n. 2691 del 2009, Cass. n. 11161 del 2003, Cass. n. 9146 del 2002), che ha ritenuto ammissibile l’azione di mero accertamento dello stato invalidante a prescindere da qualsiasi domanda di erogazione di una determinata prestazione.

L’interesse ad agire si configura in relazione a uno status, quale quello di invalidità, potenzialmente produttivo di una serie indeterminata di diritti ricollegati dall’ordinamento alla condizione fisica dell’invalido. Il collegio richiama altresì l’ordinanza n. 4833 del 2023 e la pronuncia n. 24953 del 2021, che valorizzano lo spessore e la rilevanza oggettiva riconosciuti al diritto positivo in materia di handicap.

Il soggetto in condizione di disabilità riceve tutela nella Costituzione e nelle fonti sovranazionali, improntate all’obiettivo di piena ed effettiva integrazione della persona disabile, con espresso riferimento all’art. 26 della Carta di Nizza. L’azione per il riconoscimento dello status non verte su una condizione improduttiva di effetti, ma è tesa a una situazione soggettiva che consente l’accesso alle misure predisposte per l’uguaglianza sostanziale.

Passando al merito, la Corte richiama il testo dell’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000, che riconosce agli invalidi con invalidità superiore al 74% il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio, fino al limite massimo di cinque anni. Occorre quindi accertare se il ricorrente possegga tale grado di invalidità.

Ritenuta la questione di natura tecnica medico legale, il giudice sospende ogni ulteriore giudizio e ordina al Collegio Medico Legale del Ministero della Difesa, Sezione Speciale presso la Corte dei conti, di esprimersi previa visita diretta, fissando i termini per le operazioni peritali e rinviando il giudizio a nuovo ruolo. Le spese sono riservate al merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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