Carta di credito dell’ateneo e spese fuori regolamento: contabile parzialmente irregolare (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 8 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il funzionario universitario autorizzato dall’ateneo all’uso della carta di credito è agente contabile ed è tenuto alla resa del conto giudiziale dinanzi alla Corte dei conti. Il conto è parzialmente irregolare quando le spese siano effettuate dopo l’entrata in vigore del regolamento di ateneo sull’utilizzo della carta, in difetto dei preventivi adempimenti di individuazione e autorizzazione dei titolari da parte del Direttore generale. La qualifica di agente contabile discende dall’attribuzione delle funzioni e non richiede un autonomo provvedimento di nomina. Il titolare è discaricato per le spese di taxi documentate, anche in mancanza di autorizzazione preventiva, ove la richiesta sia sottoscritta dal responsabile della struttura con implicita valenza autorizzatoria. Sono ammissibili le spese di missione sostenute per le attività del CODAU, organismo accreditato presso il Ministero quale interlocutore rappresentativo del sistema universitario, non essendo i dirigenti partecipanti a titolo personale ma in rappresentanza dell’ateneo membro.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la gestione della carta di credito di un ateneo per l’esercizio 2018 e il conto giudiziale depositato nel luglio 2019 dall’agente contabile, funzionario responsabile del servizio ricerca e terza missione.
Il Magistrato designato, con relazione depositata nel luglio 2024, ha rimesso la decisione al Collegio rilevando tre profili: la mancanza di autorizzazione all’uso della carta ai sensi dell’art. 2 del regolamento universitario; l’utilizzo della carta per missioni relative alle attività del CODAU, associazione di diritto privato non riconosciuta; l’uso del taxi senza la specifica autorizzazione richiesta dall’art. 6, comma 2, del regolamento missioni. La Procura regionale ha poi limitato il rilievo alle sole spese successive all’entrata in vigore del regolamento di ateneo e alle spese di taxi non giustificate, per un totale di euro 29,90.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Sezione afferma in capo all’agente la qualifica di agente contabile per l’uso della carta attribuita dall’ateneo, con conseguente obbligo di resa del conto giudiziale e sottoposizione alla giurisdizione contabile. Sul punto richiama il proprio precedente n. 179/2024, riguardante il medesimo ateneo, rinviando alle relative motivazioni.
Il conto è dichiarato parzialmente irregolare ai sensi dell’art. 149, comma 3, cod. giust. cont. per le spese effettuate dopo l’adozione del regolamento di ateneo del luglio 2018. È la normativa interna a limitare l’utilizzo della carta alle sole spese di missione e a prevedere che i titolari siano individuati e autorizzati dal Direttore generale. Il precedente regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’ateneo, adottato nel 2015, si limitava a consentire i pagamenti mediante carta nel rispetto delle decisioni del Consiglio di amministrazione, rinviando le modalità applicative a un successivo regolamento di ateneo. Ne deriva la non conformità delle spese alla disciplina vigente.
La Sezione pronuncia invece il discarico per le spese di taxi contestate. Le ricevute rilasciate dai tassisti e gli scontrini delle transazioni, unitamente alla documentazione versata in giudizio, sono giustificativi sufficienti. Quanto alla spesa per la missione a Roma, rileva anche la richiesta di autorizzazione all’uso del mezzo straordinario sottoscritta dal responsabile della struttura, alla quale è riconosciuta implicita valenza autorizzatoria.
Il discarico è pronunciato anche per le spese di missione relative alle attività del CODAU. L’istruttoria ha accertato che, pur trattandosi di associazione di diritto privato priva di personalità giuridica ex art. 36 cod. civ., i cui membri sono gli enti universitari, il Ministero le riconosce una posizione di particolare rilevanza quale interlocutore ufficiale, al pari di organismi come ANVUR, CUN, CRUI e CNSU. I direttori generali partecipano alle attività non a titolo personale, ma in rappresentanza dell’ateneo membro. Le spese per missioni istituzionali sostenute nell’interesse dell’ateneo sono pertanto ammissibili e conformi al regolamento.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.