Conto giudiziale azioni: consegnatario è chi ha disponibilità giuridica (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 70 del 27.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di titoli azionari e di quote di partecipazione di enti pubblici è individuato non nel soggetto che ne ha la disponibilità materiale, ma in quello che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista. Per le partecipazioni degli enti locali, in mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione, tale veste spetta al sindaco, quale organo di vertice dell’amministrazione, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. Il conto giudiziale deve essere reso anche per i titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio, persistendo l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione. Ne consegue l’improcedibilità del giudizio sul conto reso da soggetto non legittimato.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale per l’esercizio 2022 del consegnatario di azioni di una società partecipata da un Comune. Il conto è stato reso dal direttore generale della stessa società partecipata.
Il magistrato designato all’esame del conto ha rimesso al Collegio, ai sensi dell’art. 145, comma 4, c.g.c., la preliminare valutazione sulla procedibilità del giudizio, segnalando un più recente orientamento contabile secondo cui alla resa del conto sarebbe tenuto non il consegnatario materiale dei titoli, ma il soggetto che ne ha la disponibilità giuridica. Il Procuratore regionale ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità, non potendo il soggetto che ha reso il conto qualificarsi come consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione dell’ente, né quindi essere legittimato a rendere il conto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla procedibilità di un conto giudiziale relativo a titoli azionari reso dal direttore generale della società partecipata. La questione ruota attorno all’individuazione del soggetto obbligato alla resa del conto.
La giurisprudenza contabile richiamata ha precisato che il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione va individuato non in chi ne ha la disponibilità materiale, ma in chi ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista (sez. Toscana n. 349 del 2023, n. 127 del 2020 e n. 17 del 2010; sez. Veneto n. 99 del 2019 e n. 122 del 2017; sez. Molise n. 64 del 2017).
Per il Comune, in mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il sindaco, quale organo di vertice dell’amministrazione, ad assumere la veste di agente contabile, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o da un suo delegato (sez. Toscana n. 127 del 2020).
L’agente contabile consegnatario di azioni svolge infatti un’attività di gestione e non di mera detenzione, rappresentando l’ente alle riunioni sociali ed esercitando, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione, con disponibilità giuridica e non meramente materiale (sez. Toscana n. 20 del 2024 e n. 127 del 2020; sez. Veneto n. 99 del 2019). Il conto deve dunque contenere non solo la descrizione dei titoli e la consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, con il motivo delle variazioni, ma anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni pubbliche.
In coerenza, il conto giudiziale deve essere reso anche per i titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio, persistendo l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione (sez. Toscana n. 20 del 2024). Il Collegio dichiara pertanto improcedibile il giudizio sul conto reso da soggetto non legittimato; stante il tenore della pronuncia, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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