Pensione di reversibilità al figlio studente part-time entro il ventiseiesimo anno (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 55 del 22.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione di reversibilità, il requisito della durata legale del corso di studi, richiesto dall’art. 22 della legge n. 903/1965 e dall’art. 82 del TU n. 1092/1973, non è determinato dalla durata personale della carriera universitaria, ma dalla durata istituzionale del corso di laurea. Lo status di studente a tempo parziale, oggi riconosciuto dalla legge e dai regolamenti di Ateneo, incide sulla nozione di durata legale del corso e consente al figlio superstite di percepire la quota di pensione di riversibilità fino al compimento del ventiseiesimo anno di età. Il limite anagrafico opera come correttivo del presupposto principale e costituisce il termine invalicabile oltre il quale il beneficio non è più dovuto.

Il Fatto

L’appellante, figlio di un docente universitario deceduto, aveva presentato all’INPS domanda di pensione indiretta ordinaria. L’Istituto aveva rigettato la richiesta con provvedimento del 21.04.2021, rilevando che al momento del decesso del genitore il richiedente risultava fuori corso di studi.

Il ricorrente aveva sostenuto di essere regolarmente iscritto al sesto anno della facoltà di medicina e chirurgia, avendo optato per la frequenza del corso part-time. Il giudice di prime cure aveva respinto il ricorso, ritenendo che per durata legale del corso dovesse intendersi la durata istituzionale fissata ex ante, con coincidenza del sesto anno con l’anno accademico 2018-2019. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello muove dal tenore letterale dell’art. 22 della legge n. 903/1965 e dell’art. 82 del TU n. 1092/1973, che riconoscono il diritto al trattamento di reversibilità ai figli superstiti studenti universitari per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età. La funzione della prestazione è di garantire continuità nel sostentamento dei figli che, per dedizione agli studi, sono impossibilitati a procurarsi un reddito proprio.

Il Collegio osserva che il compimento del ventiseiesimo anno concorre a determinare la fattispecie come correttivo del presupposto principale, costituito dalla durata del corso legale. Secondo l’interpretazione prevalente, il requisito anagrafico permette, in casi particolari come l’iscrizione tardiva o il passaggio da un corso all’altro, di continuare a percepire la quota di pensione oltre la soglia della durata legale, fino al limite invalicabile dei ventisei anni.

Assume rilievo decisivo l’art. 23, comma 3, della legge n. 390/1991, che impone alle università di organizzare i servizi in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio. In applicazione di tale norma, l’Università degli Studi di Palermo, con D.R. n. 241 del 5.02.2019, modificato con D.R. 4014/2020, ha disciplinato le immatricolazioni e le carriere secondo modalità a tempo pieno o a tempo parziale.

Ne deriva che lo status di studente a tempo parziale costituisce una facoltà riconosciuta allo studente universitario, che incide, ai fini pensionistici, sulla nozione di durata legale del corso di laurea. Il Collegio argomenta a fortiori: se lo studente che consegue una prima laurea può proseguire il percorso universitario fino al ventiseiesimo anno percependo il beneficio, a maggior ragione può proseguirlo in modalità part-time entro il medesimo limite di età.

La sentenza impugnata è pertanto riformata. È riconosciuto il diritto dell’appellante a percepire, per l’anno 2020/2021 e fino al compimento del ventiseiesimo anno, la quota di pensione di riversibilità, con interessi e rivalutazione secondo il criterio dell’assorbimento, con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto. Le spese dei due gradi sono compensate per la novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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