Invasione terreni aggravata uso pubblico non copre fondi privati (Cass. pen. Sez. I n. 35605 del 30.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’aggravante di cui all’art. 639-bis cod. pen., che radica la competenza del tribunale monocratico per il reato di cui all’art. 633 cod. pen. ai sensi dell’art. 4, lett. a), d.lgs. n. 274 del 2000, ricorre solo quando il bene arbitrariamente invaso sia pubblico o destinato a uso pubblico. Sono pubblici, secondo la nozione degli art. 822 e seg. cod. civ. mutuata dal legislatore penale, i beni appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato o a un ente pubblico. Un immobile conferito da una cassa di previdenza privatizzata a un fondo comune di investimento immobiliare gestito da una banca non è né pubblico né destinato a uso pubblico. Nemmeno i proventi degli investimenti, eventualmente destinati a finalità previdenziali, attribuiscono al bene quella destinazione: la competenza resta del Giudice di pace.

Il Fatto

Il pubblico ministero presso il Giudice di pace di Roma ha denunciato un conflitto negativo di competenza per materia nel procedimento a carico di una persona imputata del reato di cui all’art. 633 cod. pen. Il Giudice di pace, con ordinanza, aveva inizialmente rilevato la propria incompetenza, ritenendo che il bene occupato fosse a garanzia degli investimenti di una cassa assistenziale e previdenziale, e aveva trasmesso gli atti al Tribunale di Roma.

Il Tribunale, in composizione monocratica, ha a sua volta dichiarato la propria incompetenza su eccezione della difesa, escludendo l’aggravante di cui all’art. 639-bis cod. pen. perché il bene è gestito da un ente privato e non ha destinazione a uso pubblico, né risulta alcun controllo pubblico sul bilancio dell’ente. Ha quindi rimesso gli atti al Giudice di pace, escludendo che si trattasse di riqualificazione da acquisizioni sopravvenute. Di qui il conflitto.

La Motivazione della Corte

La Prima Sezione risolve il conflitto dichiarando la competenza del Giudice di pace di Roma. Il percorso muove dalla verifica delle due ipotesi che integrano l’aggravante: bene pubblico oppure bene destinato a uso pubblico.

Sulla prima ipotesi la Corte richiama il proprio orientamento: ai fini della perseguibilità d’ufficio del delitto di invasione di terreni o edifici devono considerarsi pubblici i beni appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato o a un ente pubblico, secondo la nozione ricavata dagli art. 822 e seg. cod. civ. e mutuata dal legislatore penale (Sez. VII n. 27249 del 17.5.2022, Rv. 283323-01; Sez. II n. 6207 del 13.11.1997, Rv. 209146-01).

Nel caso concreto il bene risulta di proprietà di un istituto bancario, che l’ha rilevato dalla cassa di previdenza, ed è gestito da un fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso, costituito da immobili conferiti dalla stessa cassa. La querela è stata presentata dal gestore del fondo. Ne deriva che il bene non appartiene allo Stato né a un ente pubblico. La Corte aggiunge, per completezza, che nemmeno la cassa di previdenza può qualificarsi ente pubblico: l’art. 1 d.lgs. n. 509 del 1994 l’ha trasformata, insieme ad altri enti, in associazione o fondazione senza finanziamenti o ausili pubblici, con personalità giuridica di diritto privato e senza scopo di lucro.

Quanto alla destinazione a uso pubblico, il provvedimento del Giudice di pace lascia intendere, in modo non del tutto chiaro, che i beni ceduti siano a garanzia degli investimenti della cassa. Ma l’attività previdenziale rivolta ai propri iscritti non soddisfa un uso di generale interesse. E, a tutto concedere, non sarebbe il terreno in sé destinato a uso pubblico, ma al più i proventi degli investimenti gestiti dal fondo bancario.

Il fatto si colloca quindi fuori dall’area di tutela dei delitti contro il patrimonio mediante violenza sulle cose, entro cui rientra l’art. 633 cod. pen. Nessuna delle ipotesi dell’art. 639-bis cod. pen. è configurabile: la competenza a procedere spetta al Giudice di pace di Roma, al quale gli atti vanno trasmessi per l’ulteriore corso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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