Avviso orale, divieto di armi limitato alle sole armi proprie (Cass. pen. Sez. I n. 35606 del 30.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di possedere armi imposto all’avvisato orale dal Questore, ai sensi dell’art. 3, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, la cui violazione è punita dall’art. 76, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, è limitato alle sole armi proprie, cioè quelle, da sparo e non, la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona. L’interpretazione restrittiva, già affermata per il sorvegliato speciale, si estende a maggior ragione all’avvisato orale, destinatario di una misura di prevenzione applicata dal Questore e non dall’autorità giudiziaria. Ne consegue che la detenzione di un coltello a serramanico integra la fattispecie solo se lo strumento, per le sue intrinseche caratteristiche, sia qualificabile come arma propria, restando irrilevante la qualificazione come arma impropria o come strumento atto ad offendere.

Il Fatto

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 3.3.2025, aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Trapani per i reati di cui agli artt. 76, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 e 385, comma 3, cod. pen., in continuazione, con applicazione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva. All’imputato si contestava, in particolare, di avere detenuto un coltello a serramanico pur essendo destinatario di avviso orale, e di essersi allontanato dall’abitazione ove era sottoposto agli arresti domiciliari.

La difesa aveva chiesto in via principale l’assoluzione e in via subordinata l’esclusione della recidiva e la riduzione dell’aumento di pena per la continuazione. Respinta l’impugnazione in appello, il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo impone alla Corte una questione di portata generale: individuare il perimetro del divieto di possedere o utilizzare armi imposto all’avvisato orale. La sentenza territoriale aveva dato per scontato che il coltello rientrasse nel novero delle armi vietate, senza però verificare la qualificazione dello strumento e senza rispondere alle censure difensive sul punto.

La Corte muove dal precedente orientamento formatosi in tema di sorveglianza speciale, secondo cui il divieto di detenere e portare armi di cui all’art. 8, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011 va riferito alle sole armi proprie. L’interpretazione estensiva impedirebbe al destinatario della misura di tenere a domicilio persino comuni attrezzi domestici, imponendo limitazioni inutilmente afflittive ed estranee alla finalità della norma, che mira a prevenire pericoli per la sicurezza pubblica.

Tale ratio è a maggior ragione riferibile all’avvisato orale. Questi è destinatario di una misura applicata dal Questore e riguarda persone dedite a reati comuni; il sorvegliato speciale, invece, è sottoposto a misura applicata dall’autorità giudiziaria e presenta una pericolosità qualificata. Non sarebbe giustificata una disciplina più severa per il primo che per il secondo.

Passando al caso concreto, la Corte rileva che la qualificazione del coltello a serramanico dipende dalle sue caratteristiche effettive. Il verbale di sequestro non conteneva alcuna descrizione della conformazione, della lunghezza o dei meccanismi di funzionamento dello strumento. La sentenza di primo grado, pur definendolo “arma bianca”, non aveva spiegato perché fosse naturalmente destinato all’offesa alla persona e, anzi, in conclusione lo aveva qualificato come strumento da punta e taglio atto ad offendere, richiamando l’art. 4, comma 2, legge n. 110 del 1975. In tal modo il giudice di merito ha mostrato di non distinguere tra arma propria e arma impropria, ritenendo sufficiente la detenzione del coltello per integrare la violazione.

La Corte accoglie quindi il primo motivo e annulla senza rinvio limitatamente al reato di cui all’art. 76, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, perché il fatto non sussiste. Il secondo motivo è disatteso: è rivalutativo e la motivazione sul reato di evasione non è illogica né contraddittoria. Il terzo è infondato: l’attenuante dell’art. 385, comma 4, cod. pen. non è configurabile quando l’evaso dagli arresti domiciliari rientri spontaneamente nell’abitazione, richiedendosi la costituzione presso un istituto carcerario o un’autorità obbligata a tradurlo. Il quarto è infondato: la motivazione sulla recidiva è adeguata. Dall’annullamento del reato più grave deriva la rideterminazione della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo.

Nota della Redazione

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