Rinuncia ai motivi e concordato in appello: ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 6328 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In seguito alla reintroduzione del patteggiamento in appello ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, torna applicabile il principio secondo cui il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, per l’effetto devolutivo dell’impugnazione limita la propria cognizione ai soli motivi non rinunciati, senza obbligo di motivare sul mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. La rinuncia ai motivi integra una preclusione processuale che rende inammissibile il ricorso per cassazione volto a riproporre questioni, anche rilevabili d’ufficio, non trasfuse nell’illegalità della sanzione o nella qualificazione giuridica del fatto. È invece ammissibile il ricorso che censuri la formazione della volontà di accedere al concordato, il consenso del Procuratore generale o il contenuto difforme della pronuncia del giudice.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’appello di Catanzaro ai sensi dell’art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., con la quale era stata applicata la pena concordata in secondo grado. Con l’unico motivo deduce che il motivo di appello relativo all’applicazione delle sanzioni sostitutive non era stato oggetto di rinuncia.
Dalla disamina del fascicolo emerge che l’istanza di ammissione alle sanzioni sostitutive era stata proposta nell’atto di appello e reiterata nella proposta di concordato, respinta dal Procuratore generale presso la Corte d’appello di Catanzaro all’udienza del 7 febbraio 2024. L’istanza non era stata più formulata nella successiva proposta di concordato dell’udienza del 18 marzo 2024, in cui il ricorrente aveva chiesto l’accoglimento dei motivi inerenti la dosimetria della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello per ritenere nuovamente applicabile il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dall’art. 599, comma 4, cod. proc. pen., successivamente abrogato dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92.
Secondo tale orientamento, il giudice d’appello che accoglie la richiesta di pena concordata, in ragione dell’effetto devolutivo dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi, circoscrive la propria cognizione a quelli non rinunciati, senza essere tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per taluna delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen. La Corte richiama sul punto Sez. 6 n. 35108 del 08/05/2003 e Sez. 5 n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010.
La rinuncia ai motivi determina dunque una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto non gli è più devoluto. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello e che non si siano trasfuse nell’illegalità della sanzione inflitta — perché non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge — o nella qualificazione giuridica del fatto. Sul punto sono citate Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Sez. 5 n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Sez. 2 n. 30990 del 01/06/2018 e, per la qualificazione giuridica, Sez. 6 n. 41254 del 04/07/2019.
Il ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è invece ammissibile quando siano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta o al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Nella specie, la difesa e il Procuratore generale territoriale hanno concordato davanti al giudice di secondo grado l’accoglimento del motivo sulla misura della pena, con conseguente rinuncia a ogni differente censura. Il giudice di secondo grado, accogliendo la richiesta ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., non era pertanto tenuto a motivare sulle residue questioni, poiché la sua cognizione era limitata ai motivi non rinunciati, come ribadito da Sez. 3 n. 30190 del 08/03/2018 e Sez. 1 n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.