IRAP e compensi di amministratore e sindaco: necessaria verifica separata dell’autonoma organizzazione (Cass. civ. Sez. V n. 773 del 09.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il professionista che svolga anche attività di amministratore o sindaco di società terze non è soggetto a IRAP per il reddito netto riconducibile a tale specifica attività, purché sia possibile lo scorporo delle diverse categorie di compensi e la verifica dei presupposti impositivi per ciascun settore. Il presupposto dell’autonoma organizzazione deve essere accertato in modo separato per ciascuna attività, non in via complessiva. Grava sul contribuente l’onere della prova della separatezza dei redditi di cui predica lo scorporo. Il giudice di merito che valuti unitariamente l’intera posizione fiscale, senza verificare la sussistenza dell’autonoma organizzazione per ogni singolo settore, rende motivazione non esauriente.
Il Fatto
Il contribuente, esercente attività professionale, impugnava un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2009, con cui l’Ufficio aveva recuperato a tassazione maggiori componenti positivi di reddito, derivanti dai corrispettivi percepiti per lo svolgimento dell’attività di amministratore e sindaco di società terze, oltre all’indebita deduzione di spese telefoniche. L’Ufficio contestava, per l’effetto, maggiori IRPEF e IRAP.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso del contribuente. La Commissione tributaria regionale, in parziale riforma, dichiarava l’illegittimità parziale dell’atto impositivo, riconoscendo la riferibilità dell’utenza telefonica all’attività professionale ma confermando la soggezione ad IRAP dei compensi per le cariche sociali. Avverso tale capo il solo contribuente proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare il motivo con cui il contribuente deduce l’omessa pronuncia della C.t.r. sulla contestata invalidità della delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento. Il motivo è infondato: la totale pretermissione di un punto indispensabile alla soluzione del caso concreto integra il vizio, che però non ricorre quando la decisione, pur priva di specifica argomentazione, comporti necessariamente il rigetto implicito della pretesa.
Nel caso concreto, la C.t.r. ha esaminato nel merito le riprese a tassazione, sicché sul vizio derivante dalla mancanza o invalidità della delega ha reso rigetto implicito. Quanto alla dedotta violazione di legge, la Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui la delega ex art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973 è delega di firma e non di funzioni, realizzando un mero decentramento burocratico privo di rilevanza esterna. Il delegato agisce come longa manus del titolare dell’organo, onde il provvedimento non richiede l’esplicitazione delle ragioni organizzative che hanno indotto alla delega.
La Corte esclude altresì la nullità dell’atto per mancata allegazione della delega: in caso di contestazione specifica sui requisiti di legittimazione del sottoscrittore, incombe sull’Amministrazione fornire la prova della sussistenza della delega, potendo produrla anche in secondo grado, poiché la presenza della sottoscrizione non attiene alla legittimazione processuale.
Nel merito, i motivi primo, secondo, terzo e quarto, esaminati congiuntamente, sono fondati. Il combinato disposto dell’art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 446 del 1997 e dell’art. 8 del medesimo decreto, riferendosi ai soli compensi di cui all’art. 49, comma 1, t.u.i.r., esclude l’assoggettabilità ad imposizione della parte di reddito prodotta in qualità di amministratore o sindaco senza l’utilizzo di una propria autonoma organizzazione. Non è quindi sufficiente, per la soggezione ad IRAP, che il professionista operi abitualmente presso uno studio professionale, né rileva che l’attività di amministratore sia svolta congiuntamente a quella ordinaria, se lo scorporo è concretamente possibile.
La C.t.r. ha invece valutato la ricorrenza dell’autonoma organizzazione in via complessiva rispetto a tutte le attività, dando rilievo all’ammontare dei compensi e al rapporto con le spese imputate. Così facendo non si è attenuta ai principi esposti, omettendo di considerare lo sfasamento temporale tra costi e compensi allegato dal contribuente e non verificando i presupposti impositivi separatamente per ciascun settore. Il ricorso è quindi accolto nei termini indicati, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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