Unioni di Comuni e potestà TARSU sugli specchi d’acqua portuali (Cass. civ. Sez. V n. 11861 del 02.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 32, comma 7, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 attribuisce all’Unione di Comuni gli introiti derivanti dalle tasse sui servizi ad essa affidati, senza distinguere tra quelli già maturati e quelli ancora maturandi. Il trasferimento del servizio comporta la successione nella totalità dei rapporti, amministrativi e fiscali, inerenti all’ambito dell’affidamento, compresi l’accertamento, il controllo e l’esazione dei tributi relativi ad annualità anteriori. In tema di TARSU, l’attività di gestione dei rifiuti solidi urbani nell’ambito portuale rientra nella competenza dell’Autorità portuale solo ove questa sia stata istituita; in mancanza, riemerge la privativa comunale e, con essa, il potere impositivo del Comune. La nozione di aree scoperte di cui all’art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 comprende anche gli specchi d’acqua e i pontili, a prescindere dal supporto solido o liquido.

Il Fatto

L’Unione dei Comuni ricorre per la cassazione della sentenza con cui la Commissione tributaria regionale aveva confermato l’accoglimento dell’impugnazione del contribuente avverso due avvisi di accertamento per la TARSU relativa agli anni dal 2007 al 2012, per un importo complessivo di euro 104.617,00. La pretesa riguardava la concessione demaniale di un pontile galleggiante per l’ormeggio e la manovra di imbarcazioni nello specchio d’acqua antistante la banchina del porto turistico.

Il giudice di appello aveva escluso la potestà impositiva dell’ente per le annualità anteriori all’affidamento del servizio, avvenuto nel 2010, e aveva ritenuto infondata la pretesa per gli anni successivi, per l’omessa previsione regolamentare della soggezione a tassa degli specchi d’acqua e per la mancanza di potestà impositiva dei Comuni nelle aree portuali.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto respinto l’eccezione di nullità della procura sollevata dal controricorrente. La sottoscrizione illeggibile e priva di indicazione del nome del conferente integra nullità relativa, sanabile con la prima difesa utile; la memoria ex art. 378 cod. proc. civ. ha tempestivamente integrato la lacuna, specificando l’autore della firma.

Nel merito, il primo motivo è fondato. L’art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000 non discrimina tra introiti maturati e maturandi e postula la successione in tutti i rapporti afferenti l’affidamento. Il Collegio ha ritenuto che l’attribuzione del potere di imposizione e riscossione non subisca limitazioni temporali per il passato, in coerenza con la ratio di concentrare in capo all’Unione l’esercizio delle funzioni definitivamente trasferite.

Il secondo, il quarto, il quinto e il sesto motivo, connessi, sono parimenti fondati. In linea di principio la gestione dei rifiuti nelle aree portuali compete all’Autorità portuale, con esclusione della competenza comunale e del relativo potere impositivo. Tuttavia, l’art. 6 della legge n. 84/1994 elenca i porti in cui l’Autorità è istituita e tale elenco non contempla il porto in questione: in mancanza di istituzione, riemerge la privativa comunale e il tributo trova applicazione secondo le disposizioni ordinarie.

Quanto alle aree scoperte, la nozione dell’art. 62 del d.lgs. n. 507/1993 comprende tutte le estensioni utilizzabili e concretamente utilizzate da una comunità che produce rifiuti, indipendentemente dal supporto solido o liquido. È quindi irrilevante l’omessa previsione regolamentare di una categoria specifica per ormeggi e spazi acquei. La detenzione dell’area da parte del concessionario, non trasferita al diportista, fonda l’obbligo tributario.

Il terzo motivo è invece inammissibile, perché censura un passaggio meramente incidentale della motivazione, privo di valore di ratio decidendi. La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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