Responsabilità del notaio e nesso causale tra errore e danno tributario (Cass. civ. Sez. III n. 8544 del 28.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità professionale del notaio per erronea indicazione del valore di un bene nella dichiarazione di successione, il difetto di nesso eziologico tra l’errore e l’accertamento tributario conseguente esclude la pretesa risarcitoria. Il giudice di merito può limitarsi ad accertare l’assenza del nesso causale, senza verificare la correttezza dell’adempimento, poiché tale difetto è da solo sufficiente a escludere il fondamento della domanda. La violazione e falsa applicazione delle norme sul risarcimento del danno è dedotta in modo generico e meramente assertivo, senza ottemperare all’onere di specificità dei motivi. È inammissibile, perché apodittica, la censura basata sul mero asserto indimostrato che la plusvalenza non sia realmente esistita.

Il Fatto

Il ricorrente conveniva in giudizio un notaio per sentirlo condannare al risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa dell’erronea indicazione, nella dichiarazione di successione, del valore di un terreno edificabile. Secondo la tesi attorea, il professionista avrebbe dichiarato un valore incongruo, con la conseguenza che all’Agenzia delle Entrate sarebbe risultata un’omessa dichiarazione di plusvalenza in sede di dichiarazione dei redditi, con accertamento, sanzioni e interessi.

Il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda. La Corte d’Appello di Milano ha riformato integralmente la sentenza, respingendo la domanda e condannando la parte al pagamento delle spese del doppio grado. Ha proposto ricorso per cassazione il soccombente, affidandosi a due motivi; l’intimato ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta congiuntamente i due motivi di ricorso, che denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 1218, 1223, 1227 e 2697 c.c., dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 115 c.p.c., oltre all’omesso esame di un fatto decisivo.

Il ricorrente sostiene che la Corte di merito avrebbe omesso di pronunciarsi sulla corretta esecuzione dell’incarico professionale e che la delibazione della sola questione del nesso causale non sarebbe stata idonea a risolvere la controversia. La Corte rigetta l’assunto: il giudice di merito ben poteva limitarsi ad accertare il difetto di nesso eziologico, perché tale difetto è di per sé sufficiente ad escludere il fondamento della pretesa risarcitoria.

La Corte esclude poi che la denunciata omissione possa integrare una violazione dell’art. 115 c.p.c., non comprendendosi per quali ragioni e in quali termini ciò potrebbe avvenire. Quanto alla violazione delle norme sostanziali, essa è dedotta in modo generico e meramente assertivo, senza ottemperare all’onere di specificità imposto dall’art. 360, n. 4 c.p.c., che richiede un’adeguata illustrazione. Lo stesso vale, a maggior ragione, per il generico richiamo a ogni altra norma e principio.

Nel merito, la Corte qualifica come apodittico l’assunto secondo cui, se il notaio avesse indicato il valore corretto, non si sarebbe creata alcuna plusvalenza. Il ricorrente non spiega perché la plusvalenza conseguita con l’operazione di trasferimento del terreno dovesse sfuggire a tassazione, né dà conto della ragione per cui, dopo la rettifica sia della dichiarazione di successione sia dell’atto di compravendita, sia risultato comunque dovuto un importo per plusvalenze non dichiarate.

Ne consegue che la censura non investe in modo adeguato la conclusione secondo cui fu la mancata dichiarazione della plusvalenza, e non l’erronea indicazione di valore del notaio, a determinare l’accertamento e il pagamento del debito tributario. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese, e la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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