IRAP professionista con autonoma organizzazione e cariche societarie (Cass. civ. Sez. V n. 2666 del 29.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IRAP, il libero professionista che eserciti con autonoma organizzazione e svolga congiuntamente incarichi di sindaco, amministratore di società e consulente tecnico non è automaticamente escluso dall’imposizione con riferimento ai compensi percepiti per le cariche organiche. Ove presenti domanda di rimborso dell’imposta che assume indebitamente versata, egli ha l’onere di provare l’assenza del requisito dell’autonoma organizzazione in relazione allo svolgimento di dette attività. Non ha diritto al rimborso il professionista che, in presenza di autonoma organizzazione, svolga sostanzialmente un’attività unitaria, nella quale siano coinvolte conoscenze tecniche direttamente collegate all’esercizio della professione, allorché non sia possibile scorporare le diverse categorie di compensi e verificare i requisiti impositivi per ciascun settore.
Il Fatto
Un dottore commercialista chiedeva all’Agenzia delle Entrate il rimborso di parte dell’IRAP versata per il 2010, per un importo di euro 10.808,00, limitatamente ai compensi percepiti come vice-presidente del consiglio di amministrazione di una banca popolare e come presidente di collegio sindacale e sindaco effettivo di società di capitali.
L’Agenzia comunicava il diniego del rimborso. Il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Taranto, che lo accoglieva disponendo il rimborso. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Puglia, in riforma della decisione, accoglieva l’appello e confermava la legittimità del diniego. Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 446/1997, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Sosteneva che la C.T.R. avesse erroneamente ritenuto imponibili i compensi percepiti per le cariche societarie, poiché tali incarichi erano gestiti senza l’utilizzo della propria autonoma organizzazione, pur posseduta, avvalendosi egli dell’organizzazione dell’ente presso cui operava.
La Corte ha ritenuto il motivo infondato. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui non ha diritto al rimborso il professionista che, in presenza di autonoma organizzazione ed espletando congiuntamente anche gli incarichi connessi di sindaco, amministratore di società e consulente tecnico, svolga sostanzialmente un’attività unitaria, nella quale siano coinvolte conoscenze tecniche direttamente collegate all’esercizio della professione, quando non sia possibile scorporare le diverse categorie di compensi e verificare i requisiti impositivi per ciascun settore, per il mancato assolvimento dell’onere probatorio. Sono richiamate Cass. n. 21161 del 2017, Cass. n. 5631 del 2017 e Cass. n. 3434 del 2012.
È stato inoltre ribadito che, in tema di IRAP, il libero professionista non è automaticamente escluso dall’imposizione con riferimento all’attività di titolare di cariche organiche di enti o società commerciali, con la conseguenza che, ove presenti domanda di rimborso, ha l’onere di provare l’assenza del requisito dell’autonoma organizzazione in relazione allo svolgimento di detta attività (Cass. n. 4576 del 2019).
A tali principi si è conformata la corte territoriale, che ha evidenziato – con accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità – come il contribuente non avesse provato che, per le attività di consigliere e sindaco nei vari incarichi, egli non si avvalesse delle strutture, dei dipendenti e dei collaboratori del proprio studio professionale, per i quali sosteneva ingenti costi documentati dal modello Unico. L’onere della prova della separazione tra tali attività e quella normalmente svolta mediante la propria struttura professionale gravava sul contribuente, sia perché si deve presumere che il professionista svolga anche tali attività mediante la propria organizzazione, sia perché, trattandosi di istanza di rimborso, spetta a chi la presenta provare i presupposti del rimborso (Cass. n. 12052 del 2018; Cass. n. 12291 del 2018).
La Corte ha pertanto rigettato il ricorso, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio e dichiarando la sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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