Annullamento dell’accertamento societario opponibile al socio coobbligato (Cass. civ. Sez. V n. 15372 del 03.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di società di persone, il socio illimitatamente responsabile, destinatario di una cartella di pagamento emessa in forza di un avviso di accertamento del maggior reddito societario non impugnato e divenuto definitivo, può contestare l’invalidità dell’atto impositivo presupposto e opporre l’esito favorevole del giudizio sul reddito di partecipazione. La mancata autonoma impugnazione dell’avviso societario, da parte di chi non ne aveva la legittimazione, non impedisce al socio di ricorrere avverso l’atto impositivo notificatogli e di far valere l’invalidità dell’accertamento societario. L’iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento divengono illegittime per effetto della sentenza che annulla l’atto presupposto, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, perché viene meno il titolo della pretesa tributaria. La sentenza favorevole al contribuente è pertanto opponibile all’ufficio anche quando l’accertamento sia divenuto definitivo nei suoi confronti, con il solo limite dell’irripetibilità di quanto già pagato.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava a un socio, titolare di una quota del 10% di una società in nome collettivo, una cartella di pagamento con cui contestava il maggior reddito percepito dalla società nel 2006 e richiedeva i tributi conseguenti. L’atto esattivo traeva fondamento da un prodromico avviso di accertamento, notificato alla società e ai soci, che si era consolidato per mancata impugnazione.

Al socio era poi separatamente notificato l’avviso di accertamento relativo al reddito di partecipazione, che egli impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, ottenendo l’annullamento. Nel giudizio sulla cartella, il contribuente contestava i vizi propri dell’atto esattivo e l’invalidità dell’avviso presupposto. I giudici di primo grado e, in appello, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia rigettavano le doglianze, ritenendo che il favorevole giudizio agrigentino non potesse incidere sull’accertamento societario divenuto definitivo. Proponeva quindi ricorso per cassazione il contribuente.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il rapporto tra le vicende dell’accertamento societario e la posizione del socio coobbligato. Il ricorrente deduceva la violazione degli art. 40 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 5 d.P.R. n. 917 del 1986, sostenendo che l’annullamento conseguito in un diverso giudizio, nel quale erano litisconsorti necessari, è opponibile all’Amministrazione finanziaria da tutte le parti in causa, inclusa la società.

Il Collegio ritiene preliminarmente che non si ponga una questione di litisconsorzio necessario tra società di persone e soci, poiché l’atto impositivo nei confronti della società non era stato impugnato e i suoi effetti si erano consolidati, mentre nel giudizio sul reddito di partecipazione la regola del litisconsorzio era stata rispettata. Su questa base, la Corte afferma che la mancata impugnazione dell’avviso societario non impedisce al socio, che non aveva la legittimazione ad impugnarlo, di ricorrere avverso l’avviso notificatogli per il reddito di partecipazione, contestando l’invalidità dell’accertamento societario, sia pure non impugnato.

I giudici richiamano il principio, già affermato in Cass. sez. V, 27.7.2012, n. 13445, secondo cui l’iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento divengono illegittime a seguito della sentenza che annulla l’atto impositivo presupposto, perché tale pronuncia fa venir meno, indipendentemente dal passaggio in giudicato, il titolo della pretesa tributaria. Richiamano altresì l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 14815 del 2008: poiché l’art. 14, comma 6, d.Lgs. n. 546 del 1992 impedisce alle parti chiamate in causa di impugnare autonomamente l’atto quando è già decorso il termine, la sentenza favorevole al contribuente può essere opposta all’ufficio, nonostante la definitività dell’accertamento nei suoi confronti, con il solo limite dell’irripetibilità di quanto già pagato.

La Corte censura la motivazione della CTR, non agevolmente comprensibile laddove attribuisce efficacia alla vittoria sul reddito di partecipazione solo nei rapporti tra socio e Amministrazione, senza poi spiegare il rigetto del ricorso avverso la cartella. I primi due motivi sono quindi accolti, assorbito il terzo, con cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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