Notifica della cartella esattoriale a mezzo PEC: valido il formato .pdf, il termine dilatorio non si applica retroattivamente (Cass. civ. Sez. 5 n. 16080 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notifica della cartella di pagamento a mezzo posta elettronica certificata in formato “.pdf” è valida, non essendo necessario adottare il formato “.p7m”, atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all’organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni che è onere del ricevente allegare. Il termine dilatorio al 1° giugno 2016 per la notifica telematica, introdotto dal d.lgs. n. 159/2015, non ha effetto retroattivo: la notifica eseguita prima della sua entrata in vigore è regolata dal testo previgente dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, che già consentiva tale modalità. È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censuri l’omesso esame di un punto decisivo senza riportare nel ricorso il contenuto minimo degli atti processuali, in applicazione del principio di autosufficienza.
Il Fatto
La società contribuente aveva ricevuto, a mezzo PEC, la notifica di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972, per irregolarità relative agli anni d’imposta 2011 e 2008. La società aveva impugnato l’atto eccependo la nullità della notifica e la mancanza di motivazione.
Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso, ritenendo che il d.lgs. n. 159/2015 avesse differito le modalità di notifica via PEC al 1° giugno 2016. La Commissione Tributaria Regionale, riformando la sentenza, aveva invece dichiarato regolare la notifica, ricostruendo la disciplina in base al d.P.R. n. 68/2011 relativo agli indirizzi già esistenti nell’elenco INI-PEC. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, non avendo quest’ultimo rivestito la qualità di parte nei precedenti gradi di merito. Ha poi esaminato il primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 38, comma quarto, lett. b), d.l. n. 78/2010, con cui si contestava la notifica effettuata quando la normativa non era ancora in vigore.
La Corte ha respinto la censura osservando che il termine dilatorio al 1° giugno 2016 è stato introdotto dal d.lgs. n. 159/2015, con effetto dal 22 ottobre 2015. Poiché la notifica della cartella era avvenuta il 16 giugno 2015, risultava applicabile il testo previgente dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, il cui terzo comma già prevedeva che la notifica della cartella potesse essere eseguita a mezzo PEC, all’indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Per le imprese costituite in forma societaria, la notifica avveniva esclusivamente con tali modalità, all’indirizzo risultante dall’INI-PEC.
La Corte ha richiamato i propri precedenti, affermando che la notifica della cartella a mezzo PEC in formato “.pdf” è valida, non essendo necessario il formato “.p7m”, poiché il protocollo PEC garantisce la riferibilità dell’atto all’organo mittente. Ha inoltre precisato che l’estraneità dell’indirizzo del mittente dal registro INI-PEC non inficia di per sé la presunzione di riferibilità della notifica, essendo onere del contribuente evidenziare i pregiudizi concreti subiti.
I motivi secondo e terzo, relativi all’omesso esame di punti decisivi, sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificità, non avendo il ricorrente riportato gli stralci degli atti processuali necessari a verificare che le questioni fossero state tempestivamente sollevate. La Corte ha richiamato il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, precisando che l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura.
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Nota della Redazione
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