Irregolarità della cassa economale senza addebito di responsabilità (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 93 del 04.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale dell’economo di un ente locale che esponga una gestione della cassa economale svolta fuori dal fisiologico ciclo di apertura, gestione e chiusura dell’anticipazione di cassa è irregolare. La mancata chiusura dell’anticipazione mediante riversamento al comune al termine dell’esercizio, il reintegro del fondo secondo necessità e il riporto del saldo all’anno successivo integrano una deviazione dai canoni di corretta gestione e comportano il mancato pareggio del conto nonché l’almeno parziale imputazione del fondo alla gestione dei residui. Tuttavia, quando risulti pacifico che il conto non presenta ammanchi, la causa è matura per la decisione e il giudice dichiara l’irregolarità della gestione senza addebito di responsabilità, compensando le spese.
Il Fatto
Il magistrato relatore per i conti giudiziali ha proposto il discarico del conto dell’economo del comune di Toano per la gestione della cassa economale nell’anno 2021. La Procura regionale ha espresso avviso sfavorevole, rilevando che il conto non chiudeva a pareggio, che il fondo era gestito almeno in parte a residuo e che l’anticipo di cassa non aveva seguito il ciclo di gestione annuale con il riversamento al comune al termine dell’esercizio.
In vista dell’udienza la Procura ha chiesto di dichiarare l’irregolarità del conto e di rimettere gli atti al magistrato istruttore per verificare i dati contabili, dalla dotazione iniziale del fondo alle reintegrazioni di cassa e al riversamento finale. L’agente contabile ha chiesto il discarico senza addebito di responsabilità. Le parti hanno confermato in udienza le rispettive conclusioni.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove da un dato pacifico: il fondo oggetto del conto è stato gestito fuori dai canoni della corretta gestione della cassa economale. L’importo disponibile al 1° gennaio 2021 è stato speso in corso di gestione con l’emissione di buoni d’ordine e reintegrato secondo necessità all’assottigliarsi del saldo. Il saldo al 31 dicembre, nel 2021 come negli anni precedenti e successivi, è stato semplicemente riportato al 1° gennaio seguente, senza soluzione di continuità.
Il ciclo fisiologico della cassa economale degli enti locali si svolge invece con l’accredito del fondo all’economo all’inizio dell’esercizio, tramite impegno e mandato di pagamento sul titolo 7 della spesa; con la gestione delle spese economali conforme al regolamento comunale; con il reintegro del fondo; con la chiusura dell’anticipazione al termine dell’esercizio mediante riversamento al comune del medesimo importo inizialmente ricevuto, da imputarsi al titolo 9 dell’entrata. Da questa deviazione derivano il mancato pareggio del conto e l’almeno parziale imputazione del fondo alla gestione dei residui.
Non pertinente è, per la Sezione, il precedente richiamato dalla difesa dell’agente contabile (Sez. giur. Marche, sentenza 30 ottobre 2023, n. 89): quel caso riguardava il conto dell’economo di un’azienda ospedaliera, ente sanitario il cui sistema contabile è affatto diverso dalla contabilità finanziaria degli enti locali.
È parimenti pacifico che il conto non presenti ammanchi. Ciò rende la causa matura per la decisione, senza necessità di ulteriori acquisizioni istruttorie, e consente di dichiarare l’irregolarità della gestione senza addebito di responsabilità, con compensazione delle spese del giudizio.
Nota della Redazione
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