Obblighi di comunicazione delle liste per le spese elettorali (Corte dei Conti Sez. contr. Lazio n. 114 del 09.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il Collegio di controllo sulle spese elettorali, costituito presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi dell’art. 12 della legge n. 515/1993, esercita il controllo sui consuntivi delle spese delle liste che hanno partecipato alle campagne elettorali amministrative nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. Il controllo verifica la conformità delle spese alle tipologie ammissibili e la sussistenza della connessione diretta o indiretta con le finalità elettorali, secondo i criteri di inerenza e congruità temporale. Preso atto dell’adempimento degli obblighi di comunicazione, il Collegio dispone la trasmissione di copia della deliberazione al presidente del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 12, comma 3-bis, della legge n. 515/1993.

Il Fatto

Il Collegio di controllo sulle spese elettorali per le elezioni amministrative 2024, istituito presso la Sezione regionale di controllo per il Lazio con decreto del presidente della Sezione, ha esaminato la documentazione relativa alle liste che hanno partecipato alle elezioni comunali nel Comune di Cassino (FR).

I rendiconti delle 18 liste interessate sono stati trasmessi dai rispettivi rappresentanti. A seguito delle note istruttorie formulate per carenza documentale, il Collegio ha richiesto integrazioni: è così emerso che i rappresentanti di 14 liste non hanno prodotto rendiconti, ma soltanto dichiarazioni attestanti l’assenza di entrate e di spese, mentre le restanti 4 liste hanno presentato regolare rendiconto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la conformità delle spese sostenute in base alla tipologia di quelle ammissibili ai sensi dei commi 1 e 2 della legge n. 515/1993, accertando altresì la sussistenza della connessione diretta o indiretta con le finalità elettorali. La valutazione è stata condotta tenendo conto del principio di inerenza e di quello di congruità sotto il profilo temporale.

L’istruttoria si è svolta in coerenza con gli indirizzi interpretativi elaborati dalla Sezione delle autonomie con le deliberazioni n. 24/2013 e n. 12/2014, richiamate in premessa, nonché con il quadro normativo di riferimento costituito dalla legge 6 luglio 2012, n. 96, e dall’art. 13, comma 6, della stessa legge, come modificato dall’art. 33, comma 3, del d.l. n. 91 del 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

La verifica documentale ha riguardato la posizione di ciascuna lista. Per le 14 liste che non hanno prodotto un rendiconto, il Collegio ha preso atto delle dichiarazioni sostitutive di assenza di entrate e di spese, rese ai sensi del comma 2 della legge n. 441/1982 e del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. Le restanti 4 liste hanno depositato un regolare rendiconto.

Preso atto dell’adempimento degli obblighi di comunicazione, il Collegio ha disposto, ai sensi dell’art. 12, comma 3-bis, della legge n. 515/1993, la trasmissione di copia della deliberazione al presidente del Consiglio comunale di Cassino. La disposizione di trasmissione costituisce l’esito conclusivo del procedimento di controllo, destinato a portare l’esito della verifica a conoscenza dell’organo consiliare dell’ente locale interessato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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